Cassazione Penale, Sentenza n. 04254/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di correzione di un errore materiale nella sentenza del Tribunale di Palermo n. 5213/2021 (irrevocabile il 16/02/2024): nell'intestazione della sentenza la data di commissione del reato al capo A) era indicata come "10/06/2011" anziché "10/06/2010". Il Tribunale, con ordinanza del 29/05/2025, aveva rigettato la richiesta. In precedenza la Corte di cassazione (sent. n. 16475/09/01/2025) aveva annullato con rinvio un analogo provvedimento e aveva ritenuto doveroso esaminare nel merito l'istanza di correzione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge (artt. 130, 547, 665 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, nonché l'abnormità del rigetto adottato de plano senza fissazione dell'udienza camerale e la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Il motivo è duplice: (i) il provvedimento è stato adottato de plano, senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti, violando il contraddittorio (nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. secondo la giurisprudenza consolidata); (ii) il Tribunale di Palermo, in sede di rinvio, non si è uniformato al principio di diritto stabilito dalla precedente sentenza della Corte di cassazione (violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.), omettendo di esaminare nel merito l'istanza come richiesto dal mandato di rinvio. Per questi motivi la Corte ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio conforme alle indicazioni fornite.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
La decisione adottata de plano, senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti, determina una nullità di ordine generale; la Corte richiama la giurisprudenza che considera invalida la correzione di errore materiale effettuata senza contraddittorio
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice del rinvio è obbligato ad uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio; il Tribunale ha violato tale obbligo omettendo di confrontarsi con il mandato
art. 130 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma attinente ai mezzi di impugnazione; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione specifica della norma ma esamina i vizi procedurali denunciati
art. 547 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze sul provvedimento impugnato; la decisione della Corte si focalizza però sulla nullità per violazione del contraddittorio e sul mancato rispetto del mandato di rinvio
art. 665 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati nella domanda del ricorrente relativamente ai rimedi e alle procedure esecutive e correttive; la Corte ha valutato la correttezza procedurale dell'istanza di correzione dell'errore materiale e la necessità del contraddittorio
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale nella sentenza deve essere valutata con rispetto del contraddittorio: la decisione de plano, senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti, è viziata da nullità di ordine generale (art. 178 c.p.p.).
- Se la parte deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio (per allegare fatti o situazioni decisivi), tale interesse rende sindacabile in Cassazione la mancata celebrazione dell'udienza camerale.
- Il giudice del rinvio è vincolato a uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione nell'annullamento con rinvio (art. 627, comma 3 c.p.p.): occorre che il giudice di merito esamini effettivamente il punto indicato dalla Corte, non possa eluderlo con affermazioni apodittiche.
- Quando nella motivazione della sentenza di merito emergono indicazioni contrastanti (es. data dei fatti diversa nell'intestazione rispetto al corpo della motivazione), il correttivo dell'errore materiale deve essere esaminato nel merito e non semplicemente respinto per mancanza di interesse generico.
- In situazioni analoghe il difensore deve specificare e documentare il "concreto interesse" alla camera di consiglio e richiamare espressamente il contenuto del mandato di rinvio per costringere il giudice a conformarsi alla pronuncia della Cassazione.
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