Cassazione Penale, Sentenza n. 9355/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro eseguito presso la societa' RIDA Ambiente s.r.l., deducendo violazione dell'art. 253 c.p.p. per mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita'. Denuncia che, nonostante la contestazione riguardasse un solo rifiuto (EER20.01.08) e fosse quindi limitata, era stato sequestrato l'intero 'gemello digitale' dell'azienda (know‑how e dati informatici del gruppo), con modalita' esplorative poiche' l'estrazione dei dati utili sarebbe avvenuta solo successivamente tramite chiavi di ricerca da individuare, e che la misura sarebbe dunque palesemente eccessiva. Segnala inoltre una presunta discrepanza tra la fattispecie contestata dal P.M. e la qualificazione riconosciuta dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione (standing). Il ricorrente ha proposto il ricorso in proprio, senza che risultasse che agisse in qualita' della societa' RIDA Ambiente s.r.l. o che avesse prodotto procura speciale da parte della societa', che e' la titolare dei beni sequestrati. Perciò l'eventuale annullamento non avrebbe comportato restituzione di beni al ricorrente e questi non aveva interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 325 c.p.p. La Corte, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e rilevando l'assenza di colpa nell'aver proposto il ricorso senza conoscere la causa di inammissibilita', ha pero' condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
Norma penale che definisce il reato per cui si procede; utilizzata nella motivazione come titolo di reato oggetto delle indagini. La Corte non si e' pronunciata sul merito della configurabilita' del reato, essendosi limitata all'inammissibilita' per difetto di legittimazione.
art. 253 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la proporzione e l'adeguatezza della perquisizione/sequestro (in particolare per l'acquisizione di dati informatici). La Corte non ha esaminato la doglianza di merito relativa all'eccesso della misura perche' ha rigettato il ricorso per inammissibilita' procedurale.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiama il principio della legittimazione ad impugnare: la Corte ha ritenuto che solo chi ha un interesse diretto alla restituzione dei beni (il titolare degli stessi o chi agisce con procura speciale) sia legittimato a proporre il ricorso, e che l'Altissimi non ha dimostrato tale qualita'.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede oneri a carico della parte che propone un ricorso inammissibile, incluse le spese e la misura per la Cassa delle ammende; applicata dalla Corte nonostante non fosse ravvisabile colpa grave, perche' la declaratoria di inammissibilita' comporta comunque tali conseguenze, equitativamente fissate in euro 3.000.
d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75
Riferimento alla normativa tecnica/autorizzativa evocata nel ricorso come criterio di selezione dei rifiuti e di rispetto dei limiti; la questione e' stata menzionata ma non valutata dalla Corte in quanto il giudizio si e' concentrato sulla carenza di legittimazione dell'impugnante.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte di Cassazione per evidenziare che l'inammissibilita' e' stata dichiarata senza che risultasse colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'; cio' ha inciso sulla quantificazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Chi intende impugnare un provvedimento che ha riguardato beni di una societa' deve dimostrare di avere legittimazione diretta (titolarita' dei beni) o una procura speciale rilasciata dalla societa'; altrimenti il ricorso e' inammissibile per difetto di interesse.
- Se il sequestro e' stato eseguito in capo a una persona giuridica, le contestazioni sull'eccessiva acquisizione di dati informatici o sul 'gemello digitale' vanno proposte dalla stessa societa' o da chi sia espressamente autorizzato a rappresentarla.
- Le censure relative a proporzione e adeguatezza della perquisizione/sequestro (inclusi acquisti massivi di dati informatici) sono rilevanti sul merito, ma non saranno esaminate se l'attore manca di legittimazione processuale.
- Anche in assenza di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile, il giudice puo' applicare le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. (spese e versamento alla Cassa delle ammende), eventualmente modulandone l'entita' in base alle circostanze.
- Nel preparare un'impugnazione contro sequestri informatici è utile specificare la qualita' processuale del ricorrente rispetto ai dati contestati (titolarita', disponibilita', procura), e fornire elementi che dimostrino l'effettivo pregiudizio e la sproporzione della misura.
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