Cassazione Civile, Sentenza n. 19934/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Scampoli convenne Ballone (e il Comune) chiedendo l'accertamento che la via Garigliano fosse strada privata soggetta a uso pubblico, la declaratoria del divieto per il vicino di modificare lo stato della strada, il reintegro in via possessoria per lo spostamento di un muro di recinzione ritenuto invasivo e il risarcimento dei danni derivanti dalla presunta falsa testimonianza resa da Ballone in un precedente giudizio; in primo grado il Tribunale di Pescara dichiarò la strada privata soggetta a uso pubblico, vietò modifiche unilaterali, rigettò l'interdetto possessorio e la domanda risarcitoria; la Corte d'appello dell'Aquila confermò il rigetto dell'appello di Scampoli; con ricorso per cassazione Scampoli dedusse violazioni di norme processuali e sostanziali relative al rigetto della domanda possessoria e al mancato riconoscimento del risarcimento per la falsa testimonianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile il gravame perché la decisione di merito era fondata sulla modesta entità dello sconfinamento (inesistente spoglio o molestia possessoria) e non sulla natura della strada; sul secondo motivo il ricorso è inammissibile per difetto di specificità e mancata indicazione puntuale del devolutum; sul terzo motivo la Corte ha ritenuto che non sussistesse prova dell'illecito di falsa testimonianza e che la liquidazione equitativa non possa supplire alla mancanza di prova dell'esistenza e del nesso causale del danno. Condanna del ricorrente alle spese di cassazione e annotazione dell'eventuale raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 704 c.p.c.
Norma richiamata in relazione alla tutela possessoria richiesta dal ricorrente: i giudici hanno valutato che l'intervento del vicino non integrava spoglio o molestia possessoria per la modestia del restringimento della carreggiata, giustificando il rigetto dell'istanza cautelare
art. 669-septies c.p.c.
Richiamato con art. 704 c.p.c.; è richiamato quale riferimento procedurale per le misure cautelari possessorie, ma la decisione si è basata sulla non rilevanza dello sconfinamento
art. 112 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo in relazione al principio devolutivo: la Corte osserva che il ricorso non specifica adeguatamente il devoluto e quindi non consente il controllo sulla presunta violazione del principio
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione probatoria: la Corte, richiamando orientamenti recenti, nega che vi sia stata violazione perché non è stata dedotta la puntuale contraddizione derivante dall'uso di prove d'ufficio fuori dai poteri del giudice
art. 2056 c.c.
Richiamato insieme ad altre norme sul risarcimento del danno; la Corte ha ritenuto che mancasse la prova dell'illecito e del nesso causale, condizione necessaria per applicare norme risarcitorie
art. 1226 c.c.
Richiamato in relazione alla liquidazione equitativa: la Corte ricorda che la liquidazione equitativa non può sostituire la prova dell'esistenza del danno e del nesso causale
art. 1126 c.c.
Citato tra le norme richiamate sul danno; l'interpretazione è collegata all'esigenza di prova puntuale per la responsabilità civile
Cass. civ., sez. unite 20867/2020 (orientamento giurisprudenziale)
Richiamata per precisare il limite dell'art. 115 c.p.c.: la doglianza deve dimostrare che il giudice ha basato la decisione su prove non introdotte dalle parti e assunte d'ufficio oltre i poteri; ciò non è stato dimostrato dal ricorrente
Cass. n. 513/2019
Citata per il principio che il giudice d'appello può confermare la decisione di primo grado anche su ragioni diverse purché si rimanga nel petitum e nella causa petendi, motivo usato per giustificare la diversa motivazione d'appello rispetto al primo grado
Cass. n. 23834/2019
Richiamata in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi che consentono l'esame della Corte; l'omissione determina inammissibilità
Cass. n. 8941/2022
Richiamata per il principio secondo cui la liquidazione equitativa non può supplire alla prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità, ribadito dalla Corte nel respingere la domanda risarcitoria
Massime di principio
- Per ottenere tutela possessoria ex art. 704 c.p.c. è necessario dimostrare uno spoglio o una molestia possessoria di entità non trascurabile: modifiche minime della carreggiata possono essere ritenute insufficienti
- La Corte d'appello può motivare la conferma della decisione di primo grado con ragioni diverse da quelle del primo giudice purché rimanga nell'ambito del petitum e del causa petendi
- In cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: la mancanza di puntuali riferimenti al devolutum e agli atti impedisce l'esame e determina inammissibilità
- Per ottenere risarcimento per falsa testimonianza occorre provare sia l'illecito (la falsa testimonianza) sia l'esistenza e il nesso causale del danno; la mera affermazione senza prova è insufficiente
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può sostituire la prova dell'esistenza del danno o del nesso causale; serve solo quando il danno e il nesso sono già accertati ma difficili da quantificare
- Le obiezioni in cassazione relative alla valutazione della prova richiedono la precisa indicazione di contraddizioni o di assunzione indebita di prove d'ufficio per essere ammissibili
- Le spese di giudizio e eventuali maggiorazioni del contributo unificato possono essere comminate anche in cassazione in caso di rigetto del ricorso
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