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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29091/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di pace che lo aveva dichiarato colpevole dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/98 per essersi mantenuto nel territorio nazionale dopo provvedimenti di espulsione notificati il 13/02/2017. Lamentava la illegittimità del decreto di espulsione perché, risultando dal decreto stesso l'assenza di un documento di identità valido per l'espatrio, la misura avrebbe dovuto essere eseguita con accompagnamento alla frontiera mediante forza pubblica e non con concessione di un termine per lasciare lo Stato, rendendo così la condotta a lui richiesta inesigibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo era manifestamente infondato principalmente perché la questione dell'assenza di un valido documento di espatrio non era stata dedotta o provata nel giudizio di merito, e pertanto non poteva essere sollevata in cassazione. Inoltre il ricorrente non ha indicato se avesse chiesto il rilascio del documento per l'espatrio né avrebbe dimostrato le eventuali diligenti richieste alle autorità consolari, elementi necessari per configurare una giustificazione per l'inadempimento dell'ordine di lasciare il territorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.286/1998, art.14, comma 5-ter

    La norma punisce chi, dopo un provvedimento di espulsione, permane nel territorio nazionale. La Corte ha ritenuto che il Giudice di pace avesse accertato gli elementi costitutivi del reato (decreto di espulsione valido e mancanza di giustificativi della permanenza).

  • d.lgs. n.286/1998, art.13, commi 4 e 4-bis

    Regolano le modalità di esecuzione dell'espulsione (accompagnamento alla frontiera in caso di assenza di documenti di espatrio). Il ricorrente ha invocato una violazione di tali disposizioni, ma la Corte ha osservato che detta violazione non era stata dedotta né provata in sede di merito.

  • cod. proc. pen., art.606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali e motivazione illogica o contraddittoria). Il ricorso del difensore si fondava su questi motivi, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile per motivi processuali e di merito non sviluppati al giudice di primo grado.

  • cod. proc. pen., art.616

    Prevede le conseguenze pecuniarie per l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha applicato tale articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • d.l. n.137/2020, art.23

    Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del pubblico ministero (norme processuali emergenziali e modalità di conclusione scritta).

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state dedotte e provate nel giudizio di merito; quindi, per far valere l'illegittimità di un provvedimento amministrativo che fonda un'accusa penale è necessario dedurlo e provarlo già nel processo di primo grado.
  • Se si contesta l'esecuzione dell'espulsione per assenza di documenti di espatrio, occorre documentare nel merito le richieste di rilascio dei documenti alle autorità consolari o l'istanza alle autorità competenti; l'assenza di tale prova esclude la giustificazione per l'inadempimento dell'ordine di lasciare lo Stato.
  • La mancanza di un documento di espatrio può configurare una causa di impossibilità giustificata solo se il soggetto dimostra di aver compiuto le dovute diligenti richieste per ottenerlo e di aver comunque agito con tempestività.
  • Proceduralmente, per evitare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, il difensore deve fare emergere in primo grado tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti e conservarne la prova, in modo che la Suprema Corte possa esaminare la questione di legittimità.
  • Quando si contesta la legittimità di un provvedimento amministrativo che è presupposto del reato, è utile chiedere in sede di merito specifici accertamenti o produzioni documentali (es. certificazioni consolari, comunicazioni di diniego, date delle richieste) per costruire una prova della impossibilità di ottemperare all'ordine di espulsione.

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