Cassazione Penale, Sentenza n. 7516/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari (riesame ex art. 309 c.p.p.) che aveva confermato la custodia cautelare (poi attenuata in arresti domiciliari) per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, e aveva annullato la misura per il reato di tentato omicidio. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per non aver riconosciuto l'esimente di cui all'art. 393‑bis c.p. (reazione ad atto arbitrario); (ii) errore nella valutazione della presumibile accidentalità dell'investimento e dell'assenza di atto d'ufficio; (iii) illegittima valutazione delle esigenze cautelari fondata solo su un precedente del 2017 e sulla presunta personalità negativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte erano già esaminate e costituivano ricostruzione fattuale alternativa. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Bari, che aveva ricostruito una condotta progressivamente violenta di Gigante fino al tentativo di investimento, qualificata correttamente come resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Ha escluso l'applicabilità dell'esimente ex art. 393‑bis c.p. per mancanza di atti oggettivamente illegittimi o arbitrari da parte degli agenti e ha ritenuto non credibile la tesi dell'investimento accidentale alla luce delle prove. Ha confermato la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva e gravità della condotta). Per conseguenza, ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; contestualizza il procedimento in cui il Tribunale di Bari ha confermato la misura cautelare in sede di riesame.
art. 393‑bis c.p.
Esimente invocata dal ricorrente (reazione ad atto arbitrario). La Corte ha ritenuto non applicabile la norma perché mancava un comportamento degli agenti logicamente qualificabile come 'arbitrario' secondo la nozione giurisprudenziale (sviamento dell'esercizio dell'autorità rispetto allo scopo perseguito).
art. 606 c.p.p.
Limiti dell'impugnazione per Cassazione: la Corte verifica la congruenza e la completezza della motivazione del giudice di merito, ma non sostituisce la valutazione dei fatti con una lettura alternativa non supportata da vizi logici della motivazione.
art. 616 c.p.p.
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza citata (Sez.6, n. 54424 del 27/04/2018)
Richiamata per delineare la nozione di atto arbitrario: comportamento che si pone in modo disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, ossia uno sviamento dell'esercizio dell'autorità.
Massime di principio
- La mera prospettazione di una ricostruzione fattuale alternativa non è idonea ad ottenere l'annullamento in Cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e logica.
- L'esimente della reazione ad atto arbitrario (art. 393‑bis c.p.) richiede la prova di condotte dell'autorità che siano obiettivamente illegittime o configurino uno sviamento dell'esercizio del potere; la percezione soggettiva non è sufficiente.
- Nelle valutazioni cautelari il giudice può legittimamente valorizzare la gravità della condotta e i precedenti penali per ritenere sussistenti esigenze di cautela quali il pericolo di recidiva.
- La tesi dell'incidente o dell'accidentalità di un evento (es. investimento) deve essere supportata da elementi probatori concreti; affermazioni assertive contrarie alla ricostruzione probatoria sono insufficienti in sede di cassazione.
- In sede di impugnazione per cassazione non è consentito introdurre una nuova rivalutazione degli elementi indiziari se non emergono errori di diritto o vizi logici nella motivazione del giudice di merito.
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