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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28810/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un omicidio premeditato commesso in epoca antecedente e prossima al 7 febbraio 1995, in danno di un uomo scomparso il 20 gennaio 1995 e ritrovato cadavere il 7 febbraio 1995 ad Acate di Ragusa. L'imputato era stato dichiarato colpevole, in sede di rinvio, in concorso con altri due soggetti, sulla base delle dichiarazioni confessorie e accusatorie di uno dei correi e delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, con esclusione delle aggravanti di cui all'art. 61 nn. 1 e 4 c.p. e concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla premeditazione. Con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il difensore deduceva errore percettivo della Corte di cassazione sulla data del decesso, sostenendo che gli atti medico-legali collocavano la morte tra il 2 e il 4 febbraio 1995 e che ciò avrebbe reso incompatibile la ricostruzione fattuale basata sulla scomparsa del 20 gennaio 1995 e sul narrato del correo, fondato su una successione immediata tra appuntamento-trappola, agguato e omicidio. Con un secondo motivo si deduceva ulteriore errore di fatto nel non avere considerato integralmente gli interrogatori di due collaboratori di giustizia, che secondo la difesa avrebbero indicato un movente mafioso e non familiare, con conseguente travisamento del contenuto delle loro dichiarazioni e violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. La difesa sosteneva che tali errori fossero decisivi perché incidevano sia sul movente sia sulla responsabilità dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che le doglianze prospettate non integrassero un vero errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma mirassero in realtà a contestare la valutazione delle risultanze probatorie e la ricostruzione del fatto già compiuta nei precedenti gradi e nel precedente giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha escluso che vi fosse stata una svista percettiva sulla data della morte, osservando che la sentenza impugnata aveva ben conosciuto le conclusioni medico-legali ma le aveva valutate come approssimative e comunque superate da altri elementi probatori; analogamente, ha ritenuto che la censura sulle dichiarazioni dei collaboratori attaccasse una valutazione di merito sul movente, non un errore di lettura degli atti. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, esperibile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in una svista percettiva sugli atti interni al giudizio di legittimità, non quando si controverta della valutazione del materiale probatorio o della motivazione.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    La norma è richiamata dalla difesa per sostenere che il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi ai principi di diritto fissati nel precedente annullamento; la Corte, però, ritiene che la doglianza, in concreto, investisse una valutazione di merito e non un errore di fatto del giudice di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Le spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate con separato decreto e poste a carico dell'imputato, con pagamento in favore dello Stato.

  • art. 61, nn. 1 e 4, cod. pen.

    Nel giudizio di rinvio tali aggravanti sono state escluse.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    È la base normativa del ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte ne ribadisce il carattere eccezionale e la non utilizzabilità per contestare la diversa lettura del compendio probatorio.

Massime di principio

  • L'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. consiste in una svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di cassazione, tale da portare la Corte ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto processuale in modo non corrispondente al contenuto effettivo degli atti.
  • Non integra errore di fatto, ma errore di giudizio, la censura che in sostanza contesti la valutazione delle prove, la credibilità dei dichiaranti o il peso attribuito a consulenze e dichiarazioni, anche quando la doglianza sia formulata come travisamento del fatto.
  • Le conclusioni di consulenze tecniche e medico-legali sono oggetto di valutazione, non fatti in sé: la loro diversa apprezzabilità da parte del giudice non può essere rimessa in discussione con il ricorso straordinario per errore di fatto.
  • Il ricorso straordinario non è uno strumento surrettizio per riaprire il merito della causa o per proporre una nuova lettura del movente e del quadro probatorio già esaminato nei precedenti gradi di giudizio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile nei limiti previsti dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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