Cassazione Penale, Sentenza n. 30957/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. per omissione, da parte della Corte di cassazione, del rilievo ex officio dell'estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente contestava che il reato di lesioni colpose commesso l'11 luglio 2014 si era estinto per prescrizione il 11 gennaio 2022 e che la Corte di cassazione, pur avendo rigettato il ricorso in sede di legittimità il 17 febbraio 2022, non aveva valutato correttamente (secondo il ricorrente, per mero errore percettivo) la sopravvenuta estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato la questione come errore percettivo rettificabile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ha revocato la sentenza n. 20122/2022 della IV Sezione penale e, decidendo nel merito, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 964/2020 del 4 dicembre 2020 perché il reato risultava estinto per prescrizione a decorrere dall'11 gennaio 2022. Ha disposto le annotazioni di cancelleria in calce alla sentenza revocata.
Norme richiamate
art. 62, n. 6 cod. pen.
La Corte territoriale aveva riconosciuto la circostanza attenuante di cui a questa disposizione, rideterminando il trattamento sanzionatorio; qui la norma è citata in quanto parte della motivazione del giudizio di merito.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Dispositivo che consente la impugnazione straordinaria per gli errori materiali o di fatto presenti nella decisione di questa Corte; la Corte ha ritenuto applicabile tale rimedio per correggere un errore percettivo della Sezione di legittimità relativo alla sopravvenuta prescrizione.
art. 83, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020
Norma che disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale COVID; nel caso si è dibattuto se durante quel periodo fosse pendente un termine processuale idoneo a sospendere il decorso della prescrizione: la Corte ha ritenuto che non vi fossero eventi interruttivi/sospensivi tali da impedire la maturazione della prescrizione.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione rigetta un ricorso nel merito, la decorrenza finale rilevante ai fini della prescrizione è la data della pronuncia di cassazione; se nel frattempo il reato si è estinto, la stessa Corte deve rilevarlo anche d'ufficio.
- L'art. 625-bis c.p.p. è lo strumento idoneo a correggere nella decisione di legittimità errori materiali o di fatto (in particolare errori percettivi) che abbiano impedito di riscontrare la sopravvenuta estinzione del reato; non è invece idoneo a rivedere valutazioni giuridiche o di merito autonome.
- Occorre distinguere chiaramente tra errore di fatto/percettivo (rimediabile) ed errore di diritto o valutazione (non rimediabile con l'art. 625-bis). Il ricorrente deve documentare la sequenza temporale e l'assenza di eventi interruttivi/sospensivi per dimostrare la maturazione della prescrizione.
- Se la prescrizione è accertata dopo i gradi di merito ma prima della pronuncia definitiva di cassazione (quando il ricorso non è dichiarato inammissibile), la sentenza di condanna va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- La mancata rilevazione della prescrizione da parte della Corte di cassazione può comportare la revoca della pronuncia di legittimità e la conseguente declaratoria dell'estinzione del reato, con annotazione in cancelleria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30771/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30772/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30773/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30774/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30775/2023 del 17/07/2023
- Sentenza penale · 17 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30776/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →