Sentenza n. 5721/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 20 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento abbia determinato la piena soddisfazione della pretesa azionata, consistente nell’attivazione del procedimento per il rilascio del visto. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’attivazione del procedimento relativo al visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda e attivare il procedimento amministrativo può integrare piena soddisfazione della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia adottato una condotta idonea a soddisfare integralmente e concretamente la specifica pretesa dedotta, senza che ciò implichi necessariamente il riconoscimento del diritto al rilascio del provvedimento finale richiesto.
- La fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto attesta l’attivazione del relativo procedimento, ma non equivale al rilascio del visto né predetermina l’esito della successiva valutazione amministrativa.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate valutando la durata del ritardo e il comportamento complessivo dell’amministrazione; il giudice può comunque porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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