Ordinanza n. 2285/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota prot. n. 11215 del 11.4.2025 e della nota prot. n. 19923 del 22.7.2024 trasmessa unitamente alla citata nota prot. n. 11215/2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29\8\2025: - della nota prot. n. 0018638 del 26.6.2025 e di ogni atto e documento connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali successive alla sentenza che aveva annullato una precedente comunicazione di conformità a SCIA edilizia e accertato l'illegittimità del silenzio sull'istanza di verifica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una nota comunale dell'11 aprile 2025 e la nota del 22 luglio 2024, nonché, con motivi aggiunti, la nota del 26 giugno 2025 e gli atti connessi, deducendo l'illegittimità degli atti successivi con cui il Comune avrebbe confermato le precedenti determinazioni, nonché la mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 2676/2024. Con tale sentenza era stata annullata la comunicazione comunale che aveva ritenuto conforme a una SCIA edilizia lo stato dei luoghi relativo a vani terranei di proprietà dei controinteressati ed era stato accertato l'obbligo del Comune di svolgere ulteriori verifiche sull'istanza del ricorrente.
La decisione
Il Collegio non ha deciso il merito delle censure. Ha rilevato un rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e l'appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato contro la precedente sentenza del TAR, la cui decisione può incidere sul presupposto della controversia attuale. Per evitare il rischio di giudicati contrastanti, il TAR ha ritenuto di non disporre la sospensione del processo richiesta dai controinteressati ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., ma di posticiparne la trattazione, rinviandola all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026, così da poter decidere il merito alla luce dell'eventuale giudicato sulla precedente decisione.
Norme richiamate
art. 337, comma 2, c.p.c.
La disposizione è richiamata in relazione alla possibilità di sospendere il giudizio quando una parte invochi l'autorità di una sentenza non ancora definitiva; il Collegio ha però preferito il differimento della trattazione alla sospensione formale.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo presenta un rapporto di pregiudizialità con un appello pendente avverso una precedente decisione presupposta, il giudice può differire la trattazione del merito anziché sospendere formalmente il processo, per decidere alla luce dell'eventuale giudicato ed evitare decisioni contrastanti.
- La richiesta di sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. non impone necessariamente la sospensione del processo: il giudice di merito può adottare una misura di differimento della trattazione, valutando le esigenze di coordinamento tra giudizi connessi.
Come è indicizzato
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