Sentenza n. 5955/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00727/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva deciso la controversia di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (imprese telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Calabria n. 727/2025. Nel corso del giudizio di secondo grado il Comune ha depositato una dichiarazione di rinuncia all’appello. La rinuncia non è stata notificata alle altre parti ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.; tuttavia, le parti appellate, ritualmente costituite, non hanno svolto osservazioni al riguardo. L’appellante ha quindi manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la mancata opposizione delle controparti e le circostanze del caso consentissero di desumere tale carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., nonostante la rinuncia non fosse stata notificata alle altre parti secondo il comma 3 della medesima disposizione. Non è stata esaminata la fondatezza dei motivi di appello né la sentenza di primo grado nel merito. Le spese del giudizio di appello sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso o all’appello deve essere notificata alle altre parti secondo quanto previsto dalla disposizione; nel caso concreto tale adempimento non è stato eseguito.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione consente di dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione; tale carenza può essere desunta dalle circostanze del caso e dall’assenza di osservazioni delle controparti.
Massime di principio
- La mancata notificazione della rinuncia all’appello ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a. non impedisce necessariamente la declaratoria di improcedibilità quando, dalle circostanze del giudizio e dall’assenza di osservazioni delle altre parti, risulti provata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando l’appellante manifesta la propria rinuncia all’impugnazione e non sussiste più un interesse attuale alla decisione, il giudice può definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità, senza esaminare i motivi di appello o il merito della controversia.
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