Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3022/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento a) del decreto di revoca n. 1047 del 22 giugno 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 25 luglio 2022 e notificato alla Curatela in data 29 agosto 2022 con la nota prot. n. 14320 del 29 agosto 2022, con cui è stata disposta “la revoca dell'agevolazione concessa in favore della CO.DA.P. – COLA DAIRY PRODUCTS Spa in fallimento, in relazione alla domanda di agevolazione con codice identificativo 9038, nella misura di € 169.920,00 a titolo di credito agevolato”; b) per quanto di ragione, della nota dell'Ufficio I prot. n. 1640 del 4 febbraio 2022 mai comunicata e/o notificata; c) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ove lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202213461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di revoca dell’agevolazione concessa sotto forma di credito agevolato per un progetto di ricerca e della conseguente attivazione del recupero delle somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa beneficiaria, dapprima in fallimento e successivamente rappresentata dalla società subentrata a seguito dell’omologa del concordato, ha impugnato il nuovo decreto ministeriale di revoca dell’agevolazione, adottato dopo l’annullamento di una precedente revoca. Il primo motivo deduceva la violazione del d.lgs. n. 297/1999, dell’art. 5, comma 36, del d.m. n. 593/2000, del contratto di finanziamento, degli artt. 3 e seguenti della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifesta: l’amministrazione non avrebbe svolto la valutazione discrezionale imposta dalla precedente sentenza e avrebbe apoditticamente ritenuto insufficienti le informazioni trasmesse dalla curatela. Il secondo e il terzo motivo deducevano carenza di istruttoria e difetto di motivazione, anche perché il provvedimento non spiegava le ragioni della revoca dell’intero importo del credito agevolato, né quantificava adeguatamente le somme da recuperare, né indicava lo specifico interesse pubblico alla revoca. Il quarto motivo lamentava la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990 e del giusto procedimento, poiché la morosità era stata valorizzata per la prima volta nel provvedimento senza un effettivo contraddittorio procedimentale. Il quinto motivo deduceva la violazione del contratto di finanziamento, poiché la banca non avrebbe trasmesso al Ministero la relazione prevista in caso di dichiarazione di fallimento. La ricorrente contestava inoltre la tardività della produzione documentale del Ministero nel giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di revoca, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di tardività della produzione ministeriale, poiché i documenti depositati erano atti che l’amministrazione aveva il dovere di produrre ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. e il loro esame non comprometteva il diritto di difesa, essendo il ricorso comunque fondato. Nel merito, il Collegio ha ribadito che l’art. 5, comma 36, del d.m. n. 593/2000 non impone la revoca automatica in caso di fallimento o morosità, ma attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale, da esercitare mediante una valutazione complessiva degli interessi pubblici e privati e dell’incidenza delle circostanze sul perseguimento della finalità dell’agevolazione. Il nuovo decreto non si era conformato alla precedente sentenza del TAR: l’amministrazione aveva considerato insufficienti le informazioni della curatela senza specificare quali ulteriori dati fossero necessari e senza esaminare i contenuti della relazione ex art. 33 della legge fallimentare. Tale relazione documentava la prosecuzione dell’attività, la salvaguardia degli asset aziendali, l’affitto e la successiva vendita del complesso aziendale, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la realizzazione di rilevanti attivi. Il riferimento alla morosità era generico, non indicava le rate insolute e non considerava che, dopo la precedente revoca e nell’ambito della procedura concorsuale, la pretesa restitutoria doveva essere fatta valere mediante insinuazione al passivo, come lo stesso Ministero aveva fatto. Fallimento e morosità, singolarmente considerati, non potevano dunque giustificare automaticamente la revoca. Il provvedimento era viziato da difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione, poiché non conteneva una concreta ponderazione degli interessi, non esplicitava le ragioni di pubblico interesse e non chiariva gli elementi necessari per decidere sulla permanenza dell’agevolazione. L’annullamento non impedisce all’amministrazione di riesercitare il potere, previa istruttoria completa sulle circostanze rilevanti, comprese quelle sopravvenute, e previo contraddittorio con l’interessata, anche considerando l’idoneità degli sviluppi societari a garantire il recupero del debito residuo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297

    Disciplina la concessione delle agevolazioni pubbliche per attività di ricerca nell’ambito della quale era stato finanziato il progetto.

  • art. 5, comma 36, d.m. 8 agosto 2000, n. 593

    Non impone la revoca automatica delle agevolazioni in caso di morosità o di sottoposizione del beneficiario a procedura concorsuale; richiede una valutazione amministrativa sulla possibile interruzione, revoca o permanenza dell’intervento, mediante ponderazione degli interessi coinvolti.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Impone una motivazione effettiva e adeguata del provvedimento di revoca, comprensiva delle ragioni della decisione e dell’interesse pubblico perseguito.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Rilevano ai fini della partecipazione procedimentale e del contraddittorio prima dell’adozione della nuova decisione di revoca.

  • art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato nella controversia quale base normativa dell’autotutela e della revoca, da esercitare attraverso una concreta ponderazione degli interessi.

  • art. 33 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    La relazione periodica del curatore costituisce uno strumento tipico per rappresentare la situazione della società fallita; l’amministrazione doveva esaminarne concretamente i contenuti.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di acquisire d’ufficio gli atti e i documenti che l’amministrazione avrebbe dovuto produrre e di tener conto della produzione tardiva, salvaguardando le esigenze difensive.

Massime di principio

  • La sottoposizione del beneficiario di un’agevolazione pubblica a fallimento o a morosità non determina automaticamente la revoca del beneficio quando la disciplina attribuisce all’amministrazione il potere di valutare la permanenza, l’interruzione o la revoca dell’intervento.
  • L’esercizio del potere di revoca di un’agevolazione in presenza di fallimento o morosità richiede una valutazione complessiva delle circostanze concrete, dell’incidenza della condotta o della situazione del beneficiario sul perseguimento della finalità pubblica e degli interessi pubblici e privati coinvolti.
  • È viziato da difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento di revoca che dichiari genericamente insufficienti le informazioni fornite dal beneficiario senza indicare quali ulteriori dati siano necessari e senza esaminare gli elementi documentali rilevanti già trasmessi.
  • Il provvedimento di revoca adottato in riesercizio del potere dopo l’annullamento giudiziale di una precedente revoca deve conformarsi puntualmente alle indicazioni contenute nella sentenza e non può limitarsi a riproporre, con motivazione generica, le medesime ragioni già ritenute insufficienti.
  • La morosità del beneficiario non può essere valorizzata autonomamente come ragione di revoca senza considerare, quando il beneficiario è sottoposto a procedura concorsuale, che il credito dell’amministrazione deve essere fatto valere secondo le regole della procedura e senza indicare concretamente le rate insolute e la loro rilevanza ai fini della finalità dell’agevolazione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.