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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34588/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, contestando alla società l'utilizzo in contabilità di fatture emesse da due società fornitrici ritenute non reali, con conseguente rideterminazione del reddito. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) contraddittorietà/nullità della motivazione dell'avviso e della sentenza, sostenendo che l'Ufficio avesse confuso operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; 2) omessa o insufficiente prova, da parte dell'Ufficio, della natura di 'cartiera' delle società emittenti; 3) omessa motivazione sulla buona fede della contribuente e sulla mancata prova che essa sapesse o potesse sapere dell'illecito del fornitore, con riflessi sulla detraibilità IVA; 4) omessa pronuncia sulla deducibilità di un ulteriore recupero (recupero n. 3) per IRES e IRAP per costi asseritamente non documentati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che la distinzione tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, nel caso concreto, era solo nominalistica e non rendeva incerto l'addebito, perché la contestazione riguardava la falsa rappresentazione di prestazioni mai rese dalle società fatturanti e la consapevole utilizzazione di fatture non corrispondenti al reale. Ha ritenuto che la CTR avesse adeguatamente motivato sulla natura fittizia delle società emittenti, valorizzando elementi come mancati versamenti fiscali e contributivi, assenza di scritture e documentazione, mancanza di beni strumentali e automezzi, e che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito. Ha escluso anche l'omesso esame della buona fede, poiché dalla motivazione della CTR emergeva implicitamente la consapevolezza della contribuente della non rispondenza al vero delle fatture, in ragione di contratti generici, mancanza di documentazione di appalto, irregolarità nei DDT e modalità anomale di pagamento. Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato che la CTR aveva affermato che i recuperi ulteriori, incluso il n. 3, non erano stati oggetto di contestazione in appello, sicché non vi era omissione decisoria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per le censure di nullità/contraddittorietà della motivazione; la Corte esclude la sussistenza del vizio quando la contestazione dell'Ufficio sia comunque chiara nella sua sostanza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo; la Corte precisa che la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o in doglianze di insufficiente motivazione.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012

    È richiamato per evidenziare che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico/naturalistico, non l'insufficiente motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La distinzione tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti non determina nullità o indeterminatezza dell'avviso se, nel concreto, l'addebito è chiaramente fondato sulla contestazione di fatture riferite a prestazioni mai rese dai soggetti fatturanti e sulla falsa rappresentazione dei fatti aziendali.
  • In tema di impugnazione per vizi motivazionali, non è configurabile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando la doglianza miri soltanto a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o a denunciare una motivazione ritenuta insufficiente, anziché l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Il giudice di merito adempie all'obbligo motivazionale quando espone in modo conciso ma logicamente adeguato gli elementi di fatto e di diritto ritenuti decisivi, potendo ritenersi implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
  • La buona fede del contribuente nelle operazioni fatturate da terzi può essere esclusa in base a elementi indiziari gravi e convergenti, quali genericità dei contratti, mancanza di documentazione giustificativa, irregolarità dei documenti di trasporto e modalità di pagamento anomale.
  • Se il giudice d'appello afferma che determinati recuperi non sono stati oggetto di specifiche censure, la parte ricorrente deve contestare puntualmente tale delimitazione del thema decidendum; in difetto, non può lamentare omessa pronuncia su capi che risultano estranei all'appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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