Sentenza del 17/09/2015 n. 1370 - Comm. Trib. Prov. Torino
Accertamento - Accertamento sintetico - Ulteriore periodo d'imposta - Non più accertabile - Nullità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, rilevando che l'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 richiede che il reddito dichiarato risulti non congruo per due o più periodi d'imposta. Nel caso esaminato, uno dei periodi utilizzati dall'Amministrazione per integrare il requisito normativo era ormai non più accertabile per intervenuta decadenza dal potere di accertamento. Di conseguenza, l'accertamento risultava sostanzialmente fondato su un solo periodo d'imposta validamente considerabile.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato ritenuto nullo o comunque illegittimo l'accertamento sintetico mediante redditometro, poiché il requisito della non congruità per almeno due periodi d'imposta non può essere soddisfatto utilizzando un periodo per il quale l'Amministrazione è ormai decaduta dal potere di accertamento. L'utilizzo di tale periodo rende l'atto, in concreto, un accertamento riferito a un solo anno, in violazione dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
richiede, per l'effettuazione di un accertamento sintetico, che il reddito dichiarato non risulti congruo "per due o più periodi di imposta"
L'accertamento sintetico mediante redditometro presuppone la non congruità del reddito dichiarato per almeno due periodi d'imposta validamente accertabili. Un periodo ormai coperto da decadenza non può essere utilizzato per integrare tale requisito.
Massime di principio
- Quando una norma richiede il riscontro di una determinata situazione per più periodi d'imposta, tutti i periodi utilizzati devono essere validamente accertabili e non coperti da decadenza.
- L'Amministrazione non può utilizzare un'annualità ormai non accertabile come secondo periodo necessario a legittimare un accertamento sintetico relativo a un'altra annualità.
- Se, eliminando il periodo decaduto, rimane un solo anno con reddito ritenuto non congruo, viene meno un requisito essenziale dell'accertamento sintetico e l'atto può essere annullato.
- Prima di valutare il merito delle presunzioni redditometriche, è necessario verificare i presupposti temporali e procedurali dell'accertamento, inclusa la tempestività rispetto ai termini di decadenza.
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