Sentenza n. 15037/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del Decreto n. 24681 del 14.12.2022 recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - degli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto n. 24681 del 14.12.2022, quali parti integranti del medesimo Decreto (Doc. n. 002) (Doc. n. 003) (Doc. n. 004) (Doc. n. 005) (Doc. n. 006)(Doc. n. 007); - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 008); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 009) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 010).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al pay-back per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa e alle linee guida
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, a seguito di opposizione ex art. 48 c.p.a., il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali e il decreto della Regione Toscana del 14 dicembre 2022 contenente gli elenchi delle aziende soggette al ripiano. Dal testo non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La Regione Toscana ha attestato l'avvenuto versamento della quota ridotta da parte della ricorrente e la stessa ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che la società ha versato integralmente la quota del 25 per cento prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, determinata sugli importi indicati nel provvedimento regionale per gli anni 2015-2018. In base alla disposizione sopravvenuta, l'integrale versamento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni considerati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento; l'accertamento regionale dell'avvenuto versamento determina ex lege la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di pay-back. Le spese sono state compensate, come espressamente previsto dalla disposizione applicata.
Norme richiamate
art. 48 c.p.a.
Il ricorso è stato trasferito al TAR a seguito di opposizione al ricorso straordinario, ai sensi della disposizione richiamata nel provvedimento.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Il versamento integrale della quota del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento e, una volta accertato dalle Regioni o dalle Province autonome, determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti di pay-back, con compensazione delle spese.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È la disposizione cui l'art. 7 d.l. 95/2025 riferisce i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi di pay-back dei dispositivi medici.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato dal giudice nel dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il versamento integrale, da parte di un'azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali di pay-back relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione concernente tali annualità e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione degli importi.
- L'accertamento regionale o provinciale dell'avvenuto versamento della quota ridotta prevista dalla legge determina ex lege la cessazione della materia del contendere nei giudizi instaurati contro i provvedimenti regionali o provinciali di pay-back relativi agli anni 2015-2018.
- Quando la cessazione della materia del contendere consegue all'applicazione dell'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, le spese di lite devono essere compensate secondo la previsione legislativa.
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