Sentenza n. 743/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento - dell’illegittimità del silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito dall'odierna ricorrente in Romania, finalizzato all'insegnamento nella scuola di istruzione secondaria di II grado per la disciplina A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE, presentata dalla ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 25.05.2024 recante n. 37703, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, non conclusosi entro il termine di legge di 120 giorni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della sopravvenuta conclusione del procedimento amministrativo e, ritenendo così venuto meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della definizione preliminare della vicenda processuale, con restituzione a carico del Ministero del contributo unificato.
Atto impugnato: silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito in Romania per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, disciplina A018
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo la mancata conclusione, entro il termine di legge di 120 giorni, del procedimento relativo alla domanda telematica di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, presentata il 25 maggio 2024. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che l'Amministrazione aveva concluso definitivamente il procedimento con decreto del 5 agosto 2025.
Norme richiamate
Direttiva 2013/55/CE
La domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania è stata presentata in riferimento alla disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Art. 120 giorni quale termine di conclusione del procedimento
Il ricorso assumeva la violazione del termine di legge per la conclusione del procedimento; il testo non indica l'esatta disposizione normativa interna che lo prevede.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'Amministrazione conclude definitivamente il procedimento oggetto dell'istanza, viene meno la materia del contendere e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La conclusione del procedimento amministrativo nelle more del giudizio giustifica la compensazione delle spese quando la vicenda processuale si risolve in via preliminare, ferma la possibilità di porre a carico dell'Amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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