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Sentenza

Sentenza n. 1486/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 2434/2024 del 3 aprile 2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202506351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 2434/2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro, e deducendo la mancata esecuzione del comando giudiziale da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata l’inerzia dell’amministrazione e l’assenza di impedimenti all’esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, compreso quanto disposto sulle spese. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, dies ad quem coincidente con l’adempimento spontaneo, e limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. Il giudice ha precisato che l’insediamento del commissario non priva l’amministrazione del potere di provvedere, configurandosi un esercizio concorrente del potere. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.200 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora, la cui misura deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora assolve una funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale nell’ambito della quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021

    L’insediamento del commissario ad acta non determina la perdita del potere di provvedere dell’amministrazione, che conserva una competenza concorrente con quella commissariale fino all’adempimento.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019

    La penalità di mora deve essere determinata in modo chiaro, intelligibile, prevedibile e non manifestamente iniquo; occorre fissare un tetto massimo per evitare che la misura perda la funzione compulsoria e si trasformi in una sproporzionata compensazione economica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione non dimostri l’esistenza di impedimenti all’esecuzione di un giudicato, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e, per l’ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela, non meramente risarcitoria o compensativa.
  • La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, purché siano determinati il dies a quo, il dies ad quem e un limite massimo idoneo a evitare una locupletazione sproporzionata del privato.
  • L’insediamento del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di eseguire spontaneamente il giudicato: fino all’adempimento permane un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.
  • Nel determinare l’astreinte, il giudice deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e formulare una regola sufficientemente chiara, intelligibile e prevedibile, fissando anche un tetto massimo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

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