Cassazione Penale, Sentenza n. 18274/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello con tre motivi: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa indicazione del fatto contestato e della recidiva (violazione artt. 178 e 522 c.p.p.); 2) insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. relativa al furto dell'autovettura (sostenendo che il veicolo fosse parcheggiato in area privata, non esposto alla pubblica fede); 3) insussistenza del concorso di Triberti Melissa nei reati contestati, per assenza di un contributo attivo (si sarebbe trattato di mera connivenza/passività).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo di nullità perché dall'originale del decreto di citazione emerge la regolarità della determinazione del fatto e della contestazione della recidiva; inoltre l'eventuale irregolarità della copia notificata non è stata provata dalla difesa e la nullità dedotta rientra nell'area delle nullità relative, sanata se non tempestivamente eccepita. Sul secondo motivo la doglianza è stata ritenuta generica e priva di documentazione: la Corte di merito aveva valutato che il veicolo si trovava in luogo aperto/accessibile (esposto alla pubblica fede) e i ricorrenti non hanno fornito elementi contrari. Sul terzo motivo la Cassazione ha confermato la valutazione del merito secondo cui Triberti aveva dato almeno un conforto morale/partecipativo (presenza non occasionale e collaborazione nella simulazione del sinistro), idoneo a integrare il concorso; la rivalutazione dei fatti è preclusa al giudice di legittimità. Sono state imposte ai ricorrenti le spese processuali e la condanna al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale - art. 624
Norma sul furto; applicata alla sottrazione dell'autovettura come fatto centro dell'indagine.
Codice penale - art. 625, comma 1, n. 7
Aggravante per cose esposte alla pubblica fede: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante perché il veicolo era ritenuto in luogo aperto o accessibile, salvo prova contraria non fornita dai ricorrenti.
Codice penale - art. 642
Reato contestato (frode o simili) indicato tra i capi d'imputazione; valutato in rapporto alla condotta complessiva.
Codice penale - art. 635
Ulteriore reato (danneggiamento) contestato e confermato dal giudice del merito.
Codice penale - art. 110
Principio del concorso di persone nel reato: richiesta di un apporto consapevole, morale o materiale; la Corte ha ritenuto che la presenza e la cooperazione della Triberti costituiscano tale apporto.
Codice di procedura penale - art. 178
Rinvio alla disciplina delle nullità; la Corte ha distinto tra nullità assolute e relative e ha ritenuto la questione dedotta come riconducibile a nullità relativa.
Codice di procedura penale - art. 522
Richiamato nella doglianza sulla tempestività delle eccezioni e sulla partecipazione dell'imputato al procedimento; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo per i motivi di merito e di tempestività esposti.
Codice di procedura penale - art. 552
Riguarda la nullità del decreto di citazione per insufficiente determinazione del fatto; la Corte ha affermato che tale nullità è di natura relativa e sanabile se non tempestivamente eccepita.
Codice di procedura penale - art. 555, comma 1, lett. c)
Criteri di determinazione del fatto nella citazione a giudizio; collegato alla valutazione sulla presunta insufficiente determinazione della contestazione.
Codice di procedura penale - art. 181
Norme sulle nullità di carattere relativo: la Corte ha richiamato che certe nullità devono essere eccepite tempestivamente e possono essere sanate.
Codice di procedura penale - art. 491
Termine di decadenza per eccepire le nullità relative; la Corte ha osservato che l'eccezione tardiva (in appello) non è tempestiva.
Massime di principio
- Le nullità relative del decreto di citazione (es. insufficiente determinazione del fatto) vanno eccepite tempestivamente; se non sollevate entro i termini processuali previsti sono sanate e non possono essere valorizzate in Cassazione come vizio di ordine generale.
- L'onere di provare l'irregolarità della notificazione o la ricezione di una copia incompleta grava sulla parte che solleva l'eccezione; senza prova documentale adeguata la censura è destinata a fallire.
- L'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 (cose esposte alla pubblica fede) è applicabile quando il bene si trovi in luogo pubblico o comunque accessibile; se si vuole dimostrare il contrario (area privata) occorrono elementi documentali concreti e non mere affermazioni.
- Nel concorso di persone non è sufficiente la mera presenza: è richiesto un contributo positivo, che può essere anche solo morale se tale comportamento ha effettivamente agevolato o assicurato sicurezza al concreto realizzarsi del reato.
- In Cassazione il riesame dei fatti è limitato: il giudice di legittimità non può sostituirsi al merito riconducendo i fatti a diversa ricostruzione, salvo vizi di diritto o motivazionali evidenti.
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