Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29597/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di due avvisi di accertamento IRPEF notificati a due socie, ciascuna titolare del 50% di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa. L'Ufficio aveva previamente accertato maggiori redditi d'impresa in capo alla società, con atto divenuto definitivo per mancata impugnazione. Le socie hanno contestato la pretesa tributaria deducendo: (1) la violazione del diritto di difesa e delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, sostenendo che gli avvisi a loro carico non potevano ritenersi validamente motivati solo perché avrebbero potuto conoscere l'accertamento societario tramite i diritti sociali; (2) la violazione del contraddittorio e delle regole sull'onere della prova, contestando l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base; (3) l'omessa pronuncia o motivazione apparente della sentenza di merito rispetto alle deduzioni con cui avevano cercato di escludere i presupposti della presunzione. La CTR aveva respinto l'appello delle contribuenti, affermando che non avevano esercitato i diritti ex art. 2476 c.c. e che non avevano provato la mancata distribuzione degli utili extracontabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha osservato che dagli stessi avvisi di accertamento prodotti emergeva l'allegazione dell'avviso societario, circostanza non contestata, con conseguente possibilità di correggere eventualmente la motivazione della sentenza di merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Quanto al secondo, ha ribadito che per l'IRPEF non è previsto un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio nella fase amministrativa e, soprattutto, che nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati; l'onere di provare che tali utili non siano stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, grava sul socio, anche se non più appartenente alla compagine al momento della notifica dell'atto, purché conosca le ragioni dell'accertamento societario. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso sia l'omessa pronuncia sia la motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata si era adeguata all'orientamento di legittimità consolidato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 24 Cost.

    invocato dalle ricorrenti a tutela del diritto di difesa; la Corte esclude la violazione nel caso concreto

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato in tema di motivazione degli atti tributari e allegazione degli atti presupposti

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale norma sulla motivazione degli avvisi di accertamento

  • art. 2697 c.c.

    invocato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che spetta al socio dimostrare la mancata distribuzione degli utili

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalle ricorrenti in relazione alla capacità contributiva e alla prova della pretesa fiscale

  • art. 2476 c.c.

    richiamato dalla CTR per affermare che le socie avrebbero potuto esercitare i diritti di informazione e consultazione

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per la correzione della motivazione della sentenza impugnata

  • art. 380-bis c.p.c.

    citato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, perché il fatto noto è la ristrettezza della compagine e il correlato vincolo di solidarietà e controllo reciproco tra soci.
  • La presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, poiché si fonda sulla struttura della compagine sociale e non direttamente sul mero accertamento dei maggiori redditi societari.
  • In tale tipo di controversie l'onere di provare che i maggiori ricavi societari non siano stati distribuiti, ma siano stati accantonati o reinvestiti, grava sul socio contribuente e non sull'Amministrazione finanziaria.
  • L'obbligo del contribuente di fornire la prova contraria permane anche se, al momento della notifica dell'avviso personale, non faccia più parte della compagine sociale, quando sia comunque in grado di conoscere le ragioni dell'accertamento societario e di attivarsi difensivamente.
  • Per i tributi IRPEF non è configurabile, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nella fase amministrativa come requisito di validità della pretesa.
  • Se l'atto impugnato contiene l'allegazione dell'avviso presupposto o ne riproduce il contenuto essenziale, il vizio di motivazione dedotto per mancata allegazione può essere escluso o comunque la motivazione della decisione può essere corretta in sede di legittimità quando il dato documentale sia incontestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.