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Sentenza

Sentenza n. 251/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Pescara, notificato in data 18.12.2024 con il quale è stato fatto divieto al dott. -OMISSIS- di detenere armi e munizioni e del Decreto del Questore della Provincia di Pescara notificato in data 31.12.2024 di revoca della licenza di porto di fucile uso tiro al volo

Giustizia amministrativa202500075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi e munizioni, con ordine di cessione e minaccia di confisca e rottamazione, e revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso sportivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, adottati in seguito al furto di una pistola e di due caricatori dalla sua abitazione. Secondo il rapporto dei carabinieri, l'accesso all'abitazione sarebbe avvenuto senza effrazione, utilizzando chiavi lasciate inserite all'esterno della porta, mentre la pistola e i caricatori sarebbero stati lasciati incustoditi su una sedia del salotto; il ricorrente avrebbe inoltre esploso tre colpi con un fucile a scopo intimidatorio. L'Amministrazione ha ritenuto tale condotta sintomatica di negligenza nella custodia e incompatibile con l'affidabilità richiesta per la detenzione e l'uso delle armi. Il ricorrente ha dedotto carenza di motivazione e di istruttoria, contestando la ricostruzione dei fatti e sostenendo di avere custodito ordinariamente le armi in un armadietto blindato o mediante cavo di sicurezza, di avere spostato temporaneamente la pistola per esigenze connesse all'assistenza della madre e di avere agito in una situazione di intrusione notturna e di pericolo. Ha inoltre richiamato l'assoluzione penale per il reato di omessa custodia e la valutazione di prudenza e diligenza contenuta negli atti penali. Nel corso del giudizio è emerso che gli accertamenti svolti nell'immediatezza erano lacunosi quanto alla presenza e alla natura delle porte e dei presidi di sicurezza dell'abitazione, alla posizione del fucile e alle modalità di distacco della pistola dal cavo di sicurezza.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti della motivazione e dell'istruttoria. Il TAR ha ritenuto che il rapporto dei carabinieri, posto a fondamento di entrambi i provvedimenti, non chiarisse univocamente circostanze decisive: le modalità di accesso all'abitazione, l'effettiva presenza e natura dei presidi di sicurezza, il luogo in cui si trovava il fucile e le ragioni e modalità del distacco della pistola dal sistema di sicurezza. La successiva sentenza penale di assoluzione non ha prodotto un giudicato vincolante sui fatti rilevanti nel giudizio amministrativo, poiché pronunciata all'esito di rito abbreviato e ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; tuttavia, la relativa motivazione ha confermato la lacunosità degli accertamenti. L'Amministrazione non ha quindi dimostrato, con il grado di prova del più probabile che non, una condotta negligente del ricorrente idonea a fondare la sopravvenuta inaffidabilità. I provvedimenti sono stati annullati nei termini indicati, con salvezza del potere dell'Amministrazione di riesercitare il potere soltanto previa rinnovazione e completamento dell'istruttoria, tenendo conto delle indicazioni contenute nella sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20-bis, comma 2, l. 110/1975

    La disposizione è richiamata quale fattispecie penale contestata al ricorrente per l'omessa custodia delle armi, ma la relativa assoluzione non ha definito con efficacia vincolante tutti i fatti rilevanti nel giudizio amministrativo.

  • art. 703 c.p.

    È richiamato in relazione all'esplosione dei colpi a scopo intimidatorio; il giudice penale aveva ritenuto tale condotta scriminata dalla legittima difesa.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    L'assoluzione pronunciata per insufficienza o dubbio probatorio restringe, secondo il TAR, l'estensione dei fatti eventualmente vincolanti nel giudizio amministrativo, salvo che la motivazione penale accerti pienamente specifici fatti rilevanti.

  • art. 652 c.p.p.

    L'efficacia extrapenale della sentenza di assoluzione presuppone, secondo il richiamo operato dal TAR, una sentenza pronunciata a seguito di dibattimento; nel caso esaminato tale presupposto mancava perché la decisione era stata resa con rito abbreviato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e un provvedimento questorile di revoca del porto d'armi si fondano sulla presunta negligenza nella custodia, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria completa e univoca sulle concrete modalità di custodia, sulle modalità dell'eventuale sottrazione e sulle circostanze fattuali rilevanti; il mero richiamo a un rapporto di polizia lacunoso non è sufficiente.
  • La valutazione di inaffidabilità del detentore di armi richiede che la condotta negligente risulti provata, nel giudizio amministrativo, secondo il criterio del più probabile che non; in presenza di lacune istruttorie su fatti decisivi, il provvedimento è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
  • La sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudizio amministrativo quanto alla ricostruzione dei fatti quando sia stata pronunciata con rito abbreviato o ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; la sua efficacia preclusiva dipende dalla motivazione e sussiste soltanto per i fatti specificamente esclusi o accertati in modo pieno e rilevanti anche nel giudizio amministrativo.
  • Anche quando la sentenza penale non produce un giudicato vincolante sui fatti, il giudice amministrativo può valorizzarne la motivazione come elemento istruttorio, in particolare per accertare la lacunosità degli accertamenti amministrativi e verificare la sufficienza della base fattuale del provvedimento.
  • L'annullamento di un provvedimento per insufficienza della motivazione e dell'istruttoria non impedisce all'Amministrazione di riesercitare il potere, ma impone la rinnovazione dell'istruttoria e il rispetto delle indicazioni conformative contenute nella decisione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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