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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20633/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. 89/2001 proposta da più soggetti per l’irragionevole durata di un giudizio presupposto avente ad oggetto una negatoria servitutis. La Corte d’appello di Brescia aveva accolto solo parzialmente l’opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 proposta contro il decreto monocratico di liquidazione dell’indennizzo, riconoscendo un importo maggiore rispetto a quello già liquidato in sede monocratica. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 5, comma 3, L. 89/2001, perché la Corte d’appello aveva ritenuto proponibile l’opposizione nonostante i ricorrenti avessero prima notificato il ricorso e il decreto, condotta che secondo la norma comporta improponibilità dell’opposizione e acquiescenza al decreto. La Corte d’appello aveva escluso l’improponibilità valorizzando la notifica dell’opposizione entro trenta giorni dalla pronuncia e la ritenuta volontà di non prestare acquiescenza; il Ministero ha contestato tale lettura, sostenendo che la scelta di notificare ricorso e decreto consumava il rimedio opponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo del Ministero. Ha affermato che, nel sistema dell’art. 5-ter L. 89/2001, quando il decreto sia stato emesso per una somma inferiore a quella domandata, la parte deve scegliere alternativamente tra la notifica di ricorso e decreto, con acquiescenza al rigetto parziale, oppure l’opposizione per insistere nella pretesa originaria; le due opzioni si escludono reciprocamente. Poiché nel caso concreto i ricorrenti avevano notificato ricorso e decreto prima di notificare l’opposizione, l’opposizione era già improponibile per legge e non poteva essere sanata o resa efficace da una successiva revoca della notifica. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato senza rinvio il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 382, comma 3, c.p.c., ha dichiarato improponibile l’opposizione. Ha inoltre condannato i controricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. 89/2001

    La notifica del ricorso e del decreto e l’opposizione sono rimedi alternativi e reciprocamente esclusivi; la scelta di notificare il decreto determina improponibilità dell’opposizione e acquiescenza al rigetto parziale, senza possibilità di revoca utile a rimuovere l’effetto già prodotto.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo è stato dedotto come violazione di legge sostanziale processuale riferita alla disciplina dell’opposizione nella legge Pinto.

  • art. 382 c.p.c.

    La Corte, cassando senza rinvio, ha deciso nel merito dichiarando improponibile l’opposizione.

  • art. 55, comma 1, lett. f), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    La disposizione è richiamata per la ricostruzione del sistema che ha introdotto l’art. 5-ter nella L. 89/2001 e per confermare la logica alternativa dei rimedi.

  • L. 89/2001

    È la legge sull’equa riparazione per la durata irragionevole del processo, nel cui ambito opera la disciplina speciale dell’opposizione al decreto monocratico.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione disciplinato dall’art. 5-ter L. 89/2001, la notifica del ricorso e del decreto emesso per importo inferiore a quello richiesto comporta la consumazione del rimedio oppositivo e l’acquiescenza al decreto per la parte non accolta.
  • La disciplina dell’opposizione nella legge Pinto realizza un meccanismo di alternative processuali tra accettazione del decreto e impugnazione in opposizione: le due vie non possono cumularsi né succedersi liberamente.
  • L’eventuale revoca della notifica non è idonea a neutralizzare un effetto di improponibilità già verificatosi per legge in conseguenza della scelta processuale compiuta dalla parte.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso per violazione della disciplina processuale e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare senza rinvio e decidere direttamente nel merito dichiarando improponibile l’atto introduttivo precluso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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