Sentenza n. 661/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 8 agosto 2024, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha escluso il Dott. -OMISSIS- -OMISSIS-dalla graduatoria generale definitiva di merito per la sola Regione Puglia, relativamente alla “-OMISSIS-– -OMISSIS-”; - della nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del 12 agosto 2024, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha escluso il Dott. -OMISSIS- -OMISSIS-dalle “Operazioni di assunzione in ruolo per l’-OMISSIS- - Assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie di merito al fine della scelta della Provincia – -OMISSIS- – Convocazioni Fase 1 -Turno Unico” per la sola Regione Puglia, relativamente alla “-OMISSIS-– -OMISSIS-”; - della nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del 13 agosto 2024, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha escluso il Dott. -OMISSIS- -OMISSIS-dalla graduatoria generale definitiva di merito (per come integrata “nei limiti delle rinunce pervenute alla data del presente provvedimento”) per la sola Regione Puglia, relativamente alla “-OMISSIS-– -OMISSIS-”; - del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del 28 agosto 2024, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha escluso il Dott. -OMISSIS- -OMISSIS-dalla graduatoria generale definitiva di merito (per come integrata “nei limiti delle rinunce pervenute alla data del presente provvedimento”) per la sola Regione Puglia, relativamente alla “-OMISSIS-– -OMISSIS-”; - di tutti gli atti istruttori, preordinati, conseguenti e/o comunque connessi a quelli impugnati, ivi compresi, per quanto occorrer possa, le note dell’“Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del Personale Scolastico – Formazione del Personale Docente, Educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)” dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del 14 agosto 2024, prot. n. 0045947, recante “Avviso - Assunzioni a tempo indeterminato di Personale Docente da graduatorie di merito -OMISSIS- – Pubblicazione esito assegnazione della Provincia (fase 1) da GM e apertura Fase 2 ai fini della scelta della sede” e del 17 ottobre 2024, prot. n. 0063186, recante “Istanza di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 e ss. L. 241/1990 prott. n. 45980 del 15.08.2024 e n. 47217 del 20.08.2024 - Procedura concorsuale ai sensi del D.D.G. n. -OMISSIS- del 06 dicembre 2023 - Classe di concorso -OMISSIS- – Riscontro a nota prot. 55931 del 23.09.2024”; - con riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto, anche in corso di causa, in virtù dell’articolo 30 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (indi, solo “c.p.a.”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia che avevano escluso il ricorrente dalla graduatoria definitiva di merito e dalle operazioni di immissione in ruolo per una classe di concorso nella Regione Puglia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante a un concorso per titoli ed esami per personale docente nella Regione Puglia, aveva conseguito 208,50 punti, ma non era stato incluso tra gli otto vincitori. Contestava la graduatoria e gli atti conseguenti deducendo la violazione dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, della disciplina concorsuale e dell'art. 97 Cost. Sosteneva che fossero stati inclusi candidati con punteggi inferiori o pari al suo e che il numero dei candidati beneficiari di riserve avesse superato il limite del 50% dei posti disponibili. Deduceva inoltre il mancato riconoscimento delle proprie riserve, tra cui la riserva del 30% prevista dalla disciplina concorsuale e quella prevista dagli artt. 1014, comma 1, e 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010, in ragione del servizio prestato quale volontario in ferma breve o prefissata. Le amministrazioni sostenevano che le riserve erano state applicate secondo l'ordine di priorità previsto dalla normativa, con precedenza per le riserve relative alle categorie protette e ai superstiti o familiari di vittime del dovere o di azioni terroristiche, e che il candidato vincitore per merito non dovesse essere computato nella quota dei riservisti. Nel corso del giudizio l'amministrazione aveva poi escluso un candidato per l'insussistenza della riserva dichiarata, inserito il ricorrente nella graduatoria e disposto la sua immissione in ruolo, con successiva stipulazione del contratto a tempo indeterminato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che le sopravvenienze amministrative avessero integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale del ricorrente: egli era stato inserito nella graduatoria di merito con il punteggio di 208,50 e destinatario dell'immissione in ruolo, con assegnazione della sede e stipulazione del contratto a tempo indeterminato. L'eventuale annullamento degli atti originariamente impugnati non avrebbe quindi prodotto un'utilità pratica ulteriore. Il giudice ha escluso la possibilità di una condanna dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha condiviso la tesi erariale sull'ordine di priorità delle riserve e sulla non computabilità, nella quota riservata, del candidato risultato vincitore per merito, anche se titolare di una riserva. In particolare, la graduatoria risultava rispettare il limite previsto dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, poiché almeno quattro candidati erano entrati per merito. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, d.P.R. n. 487/1994
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il limite della quota di riserva è rispettato considerando la composizione della graduatoria risultante dagli atti sopravvenuti; nel caso concreto risultavano almeno quattro candidati entrati per merito su otto posti.
art. 5, comma 3, d.P.R. n. 487/1994
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva
In presenza di più titoli di riserva, le riserve devono essere applicate secondo un ordine di priorità, con precedenza per le categorie protette e, secondo quanto richiamato in giudizio, per le riserve di maggiore rilevanza.
art. 7, comma 2, l. n. 68/1999
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La riserva in favore dei lavoratori disabili opera nei limiti della quota complessiva d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
artt. 1014, comma 1, e 678, comma 9, d.lgs. n. 66/2010
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevedono la riserva di posti in favore delle categorie militari indicate dalla disciplina concorsuale; nel caso concreto tale riserva è stata ritenuta recessiva rispetto alle riserve prioritarie già sufficienti a saturare la quota.
art. 59, comma 10-bis, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale fondamento legislativo della riserva del 30% applicabile alla procedura concorsuale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato dal ricorrente quale possibile base per una pronuncia dichiarativa connessa alle sopravvenienze; il giudice ha invece dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 30 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il ricorrente aveva formulato una riserva di richiesta risarcitoria, ma nessuna domanda risarcitoria è stata esaminata o accolta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha costituito la base per l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta nuovi provvedimenti che soddisfano integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente e rendono inutilmente lesivo o privo di utilità l'eventuale annullamento degli atti originariamente impugnati, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nelle procedure concorsuali caratterizzate dalla concorrenza di più titoli di riserva, le riserve devono essere applicate secondo l'ordine di priorità stabilito dalla disciplina normativa; il possesso di una riserva recessiva non consente l'inserimento tra i vincitori quando la quota riservata sia già stata saturata da riserve prioritarie.
- Il candidato che risulti vincitore in base al punteggio di merito non deve essere computato, ai fini della saturazione della quota dei posti riservati, per il solo fatto di possedere anche un titolo di riserva, quando l'inserimento in graduatoria sia avvenuto per merito proprio.
- Ai fini del rispetto del limite quantitativo delle riserve, occorre considerare la composizione effettiva della graduatoria dei vincitori e distinguere i candidati entrati per merito da quelli inseriti in applicazione di una riserva.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale presuppone una valutazione del probabile esito nel merito; se il ricorso risulta infondato, il giudice può compensare integralmente le spese in ragione della complessiva evoluzione della vicenda.
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