Sentenza del 05/02/2016 n. 332 - Comm. Trib. Prov. Genova
Accertamento - società di capitali cancellata dal registro delle imprese - importi percepiti in base al bilancio finale di liquidazione - onere della prova - art. 2495 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi secondo cui l’Amministrazione deve provare concretamente l’avvenuta distribuzione delle somme è accolta. In assenza di prova della reale e concreta percezione degli importi da parte dei soci, l’accertamento non può essere validamente fondato sulla sola indicazione del residuo attivo nel bilancio finale di liquidazione o su presunzioni non adeguatamente supportate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una società di capitali cancellata dal Registro delle imprese e la tassazione degli importi che i soci avrebbero percepito in base al bilancio finale di liquidazione. Il punto centrale è la ripartizione dell’onere della prova: l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare in modo effettivo e concreto che il residuo attivo della società sia stato realmente distribuito ai soci. Non è sufficiente fondare l’accertamento su mere presunzioni o sulla sola esistenza di un bilancio finale di liquidazione.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
La cancellazione della società dal Registro delle imprese produce gli effetti previsti dalla norma nei confronti dei creditori e dei soci. Tuttavia, ai fini fiscali, l’Amministrazione deve comunque dimostrare che il residuo attivo sia stato effettivamente distribuito o percepito dai soci.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione finanziaria contesta ai soci somme derivanti dalla liquidazione di una società cancellata, deve provare concretamente l’effettiva attribuzione o percezione del residuo attivo.
- La mera indicazione di un attivo nel bilancio finale di liquidazione non dimostra automaticamente che le somme siano state distribuite ai soci.
- Le presunzioni possono essere utilizzate solo se dotate di elementi specifici, concreti e coerenti; non sono sufficienti presunzioni generiche o basate esclusivamente sulla cancellazione della società.
- Il contribuente può contestare l’accertamento evidenziando l’assenza di pagamenti, trasferimenti o altri elementi che dimostrino l’effettiva disponibilità delle somme.
- La cancellazione della società non elimina l’esigenza di provare il presupposto impositivo: l’Amministrazione deve collegare il residuo attivo a una concreta attribuzione patrimoniale in favore dei soci.
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