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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07868/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Con il primo motivo ha dedotto manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità, ma la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo ha contestato l'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p. e il relativo apparato motivazionale. Con il quarto motivo ha dedotto violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tutti i motivi aspecifici o comunque non scrutinabili in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza di appello era sorretta da motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, in una situazione di doppia conforme, e che le doglianze difensive erano, in sostanza, meramente fattuali. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto in ragione del significativo danno arrecato alla persona offesa e dei plurimi precedenti specifici dell'imputato, che escludevano la non abitualità. Ha reputato adeguata la motivazione sulla recidiva, valorizzando la progressione criminosa e la pericolosità ingravescente. Infine, ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'intensa capacità criminale desunta dai precedenti e sulla mancanza di resipiscenza. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto per cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato; la Corte non rivede la ricostruzione fattuale già ritenuta integrativa del reato.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata correttamente esclusa in presenza di danno significativo e di plurimi precedenti della stessa indole, incompatibili con la richiesta non abitualità.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata ritenuta legittimamente applicata sulla base della progressione criminosa e della pericolosità ingravescente desunta dai precedenti penali.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato richiamando i precedenti penali e la mancanza di resipiscenza, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della valutazione di merito con un diverso apprezzamento dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, completa e non manifestamente illogica.
  • Il vizio di motivazione sulla responsabilità non può essere dedotto in cassazione in forma meramente fattuale, se la censura tende solo a contrapporre una ricostruzione alternativa del fatto.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta abbia arrecato un danno apprezzabile e quando emergano precedenti specifici idonei a escludere la non abitualità del comportamento.
  • La recidiva può essere valorizzata quando la pluralità dei precedenti evidenzi una progressione criminosa e una maggiore pericolosità del soggetto, purché il giudice offra una motivazione coerente e non illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi, come precedenti penali e assenza di resipiscenza, senza dover esaminare analiticamente ogni circostanza prospettata dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneTruffa
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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