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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2472/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Prota per reati quali omicidio pluriaggravato (capo A), porto di armi e distruzione del cadavere (capi B e C), estorsione in concorso pluriaggravata (capo D) e partecipazione a associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. (capo E). I difensori hanno dedotto principalmente: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche raccolte dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari (artt. 405 ss., 406 e 407 c.p.p.), che costituivano il nucleo della prova a sostegno della misura cautelare; 2) vizi di motivazione in ordine alla qualificazione della partecipazione all'associazione mafiosa e alla connessione tra associazione e estorsione (contestazione a catena); 3) inattendibilità e insufficienza probatoria delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiamate dal Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha affermato che le intercettazioni autorizzate e compiute dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari non sono utilizzabili, anche in presenza di reato permanente (associazione mafiosa), confermando l'orientamento giurisprudenziale recente secondo cui i termini di indagine e le relative proroghe previsti dagli artt. 405 ss. e 407 c.p.p. trovano piena applicazione e non possono essere aggirati dalla permanenza della condotta. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale del riesame di Napoli affinché verifichi quali atti siano utilizzabili (quelli compiuti entro i termini) e, scorporate le acquisizioni tardive, rivaluti la sussistenza della gravità indiziaria e la mantenibilità della custodia cautelare. L'annullamento assorbe le altre censure; la cancelleria è destinataria degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. attuaz. c.p.p.; il rinvio è disposto ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 405 c.p.p.

    Norma richiamata nel quadro delle regole sui termini delle indagini preliminari; insieme agli artt. 406-407 delimita la durata inderogabile delle indagini anche per i reati permanenti.

  • art. 406 c.p.p.

    Regola le proroghe dei termini delle indagini; la Corte sottolinea che le proroghe e i termini previsti non possono essere aggirati facendo leva sulla permanenza del reato.

  • art. 407 c.p.p.

    Stabilisce i termini massimi delle indagini preliminari e le relative proroghe; la decisione afferma che il termine massimo (anche biennale) non può essere cancellato dalla qualifica del reato come permanente.

  • art. 335 c.p.p.

    Citato in relazione all'iscrizione nel registro degli indagati; collegato al principio contro la retrodatazione che possa allungare indebitamente i termini d'indagine.

  • art. 335-quater c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)

    Norma richiamata come strumento volto a evitare che una iscrizione ritardata nel registro degli indagati consenta lo svolgimento di indagini oltre i termini previsti dalla legge.

  • art. 416-bis c.p.

    Tipicità del reato associativo di stampo mafioso contestato (rilevante per la qualificazione della fattispecie), ma non tale da consentire una deroga ai termini delle indagini.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma richiamata per individuare la competenza a cui rinviare il procedimento dopo l'annullamento dell'ordinanza.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. c.p.p.

    Adempimenti di cancelleria cui è tenuta la Corte dopo la decisione di annullamento e rinvio.

  • Cass. Sez. 6, n. 38865/2008 (Magri)

    Sez. 6, n. 38865 del 7 ottobre 2008

    Pronuncia di precedente orientamento secondo cui, per i reati permanenti, le autorizzazioni intercettative potrebbero perdurare per la durata della consumazione; il Tribunale di Napoli l'aveva richiamata, ma la Corte l'ha ormai ritenuta isolata rispetto alla giurisprudenza più recente.

  • Cass. Sez. 6, n. 12080/2022 (Rossetto)

    Sez. 6, n. 12080 del 15/12/2022 (dep. 2023)

    Pronuncia recente che ha criticato e superato l'orientamento del 2008, affermando che anche nei reati permanenti opera il sistema dei termini e delle proroghe degli artt. 405 ss. e 407 c.p.p.; principio seguito dalla Corte nel caso in esame.

  • Cass. Sez. 6, n. 10687/2023 (Freschi)

    Sez. 6, n. 10687 del 18/01/2023

    Conferma l'orientamento secondo cui non si può ritenere automaticamente autorizzata l'esecuzione delle indagini per tutta la durata della condotta nei reati permanenti.

  • Cass. Sez. 2, n. 26029/2023 (P.M. c. Tescione)

    Sez. 2, n. 26029 del 26/05/2023

    Ulteriore sentenza che ribadisce la tesi secondo cui i termini di indagine non sono aggirabili in ragione della permanenza del reato.

  • Cass. Sez. 6, n. 40500/2019 (Barletta)

    Sez. 6, n. 40500 del 24/09/2019

    Richiamata in tema di tempestività dell'eccezione di inutilizzabilità: l'inutilizzabilità va dedotta nella prima occasione utile (riesame) per essere rilevabile.

  • Cass. Sez. 6, n. 13844/2018 (Lupini)

    Sez. 6, n. 13844 del 24/01/2018

    Richiama il principio che anche nei reati permanenti opera il sistema delle proroghe e del termine massimo biennale di cui all'art. 407 c.p.p., contrastando la tesi che cancellerebbe tale termine.

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate ed eseguite dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari sono inutilizzabili, salvo che la loro utilizzabilità sia stata regolarmente resa indubbia da una valida proroga nei termini previsti; la qualificazione del reato come "permanente" non elimina i limiti temporali stabiliti dagli artt. 405 ss. e 407 c.p.p.
  • L'eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti oltre i termini deve essere tempestivamente sollevata dalla difesa nella "prima occasione utile" (di norma il riesame) pena la decadenza dalla relativa contestazione nel giudizio cautelare.
  • Se, a seguito dell'esclusione delle acquisizioni tardive, la piattaforma indiziaria risulta venire meno, il giudice del riesame deve revocare o non confermare la misura cautelare; la Corte di legittimità può soltanto annullare e rinviare per la complessiva rivalutazione degli atti utilizzabili.
  • Nelle impugnazioni contro misure cautelari fondate su collaboratori di giustizia e intercettazioni, il giudice deve valutare separatamente l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e l'incidenza delle intercettazioni ritenute utilizzabili sulla gravità indiziaria complessiva.
  • La giurisprudenza recente privilegia la tutela delle garanzie processuali connesse ai termini delle indagini: l'eventuale contrasto giurisprudenziale precedente deve essere risolto alla luce della disciplina normativa e dei principi di garanzia, non facendo derivare automaticamente diritti probatori dalla sola natura del reato.

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