Cassazione Penale, Sentenza n. 21926/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra reati giudicati con due sentenze distinte e aveva determinato la pena del reato continuato. Il ricorrente denunciava violazione di legge e difetto di motivazione nella commisurazione della pena: in particolare l'aumento per la cosiddetta continuazione interna (satelliti 25E e 25G) sarebbe stato quantificato in modo generico e in misura superiore rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione; inoltre si contestava l'applicazione, e la misura, dell'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. al capo 25A (quando tale aggravante era stata riconosciuta in cognizione solo per il capo 25C) e la mancata motivazione di una pena base per il capo 25A molto più alta rispetto a una analoga fattispecie di bancarotta (capo 25E), nonostante la richiesta della difesa indicasse aumenti diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. La Corte ha rilevato carenze motivazionali nella quantificazione complessiva degli aumenti per i reati satelliti (mancata indicazione dei singoli aumenti e della commisurazione operata in cognizione, con violazione del limite di cui all'art. 671 comma 2 c.p.p.), nell'assenza di elementi fattuali a supporto della scelta di una pena base più gravosa per il capo 25A rispetto al capo 25E, e nell'applicazione non motivata dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. al capo 25A. Il rinvio ha disposto che il nuovo giudice determinare la pena senza ripetere le carenze censurate.
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla riduzione operata per il rito abbreviato: la Corte ha richiamato la necessità di tener conto della diminuzione prevista per il rito abbreviato nel calcolo complessivo della pena continuata.
art. 416-bis.1 cod. pen.
La decisione evidenzia che l'aggravante per i reati di tipo mafioso va applicata solo ai reati nei quali sia stata effettivamente riconosciuta in sede di cognizione o adeguatamente motivata la sua estensione in sede esecutiva; l'applicazione dell'aggravante al capo 25A senza motivazione è stata ritenuta illegittima.
art. 671, comma 2, cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente la quantificazione degli aumenti di pena e indicare i singoli incrementi così da consentire la verifica del rispetto dei limiti fissati nella sentenza di cognizione; la genericità del richiamo alla sentenza di condanna è insufficiente.
Massime di principio
- In sede esecutiva la determinazione della pena deve essere motivata in modo specifico: il giudice deve indicare per ciascun capo l'aumento applicato e i criteri usati, non potendo limitarsi a un richiamo generico alla sentenza di cognizione.
- Gli aumenti per la continuazione interna (satelliti) devono rispettare i limiti e le quantificazioni desumibili dalla cognizione; se la quantificazione finale è diversa, occorre una motivazione che giustifichi la difformità.
- Le circostanze aggravanti riconosciute in sede di cognizione non possono essere estese ad altri capi in sede esecutiva senza una chiara e plausibile motivazione che indichi i fatti e le ragioni della diversa applicazione.
- La comparazione tra reati analoghi richiede coerenza e motivazione: trattamenti sanzionatori significativamente diversi per fattispecie paragonabili devono essere giustificati con elementi concreti (gravità, ruolo, capacità a delinquere, ecc.).
- In caso di carenze motivazionali nella determinazione della pena, la Cassazione annulla limitatamente a quel punto e rinvia per un nuovo giudizio, lasciando al giudice del rinvio la discrezionalità di merito purché la motivazione sia adeguata.
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