Corte di giustizia, Sentenza C-242/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell' 11 giugno 2020. — CHEP Equipment Pooling NV contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera g) – Trasferimento di beni mobili all’interno dell’Unione europea ai fini di una prestazione di servizi – Articoli 170 e 171 – Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso – Direttiva 2008/9/CE – Nozione di “soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso” – Soggetto passivo non identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro di rimborso. — Causa C-242/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una controversia IVA relativa al noleggio transfrontaliero di pallet e al rimborso dell’imposta assolta in Romania da parte di una società belga. Sul primo punto chiarisce i limiti della deroga al trasferimento intracomunitario ex articolo 17, paragrafo 2, lettera g), della direttiva IVA. Sul secondo punto afferma che il diritto al rimborso previsto dalla direttiva 2008/9 non può essere escluso solo perché il soggetto passivo è o deve essere identificato ai fini IVA nello Stato membro di rimborso.
IVA: il trasferimento di pallet verso uno Stato membro per il loro noleggio può rientrare nella deroga del non trasferimento se l’uso è temporaneo e i beni provengono dallo Stato membro di stabilimento; il rimborso IVA non può essere negato solo perché il soggetto passivo è o dovrebbe essere identificato ai fini IVA nello Stato membro di rimborso.
La questione giuridica
Se il trasferimento di pallet da uno Stato membro a un altro, destinati al successivo noleggio nello Stato membro di arrivo, costituisca un "non trasferimento" ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera g), della direttiva IVA; se un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso possa essere considerato soggetto passivo ai sensi della direttiva 2008/9 anche se identificato o tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato membro di rimborso; se la mancata identificazione ai fini IVA nello Stato membro di rimborso sia una condizione aggiuntiva per il rimborso; e se la direttiva 2008/9 osti a una prassi nazionale che neghi il rimborso per la sola violazione di tale condizione nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 17, paragrafo 2, lettera g), della direttiva IVA esclude dall’assimilazione a cessione intracomunitaria solo il trasferimento di beni spediti o trasportati dallo Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito e utilizzati in modo temporaneo nello Stato membro di arrivo per prestazioni di servizi rese da tale soggetto passivo; se una di queste condizioni manca, il trasferimento resta assimilato a cessione intracomunitaria. Inoltre, la direttiva 2008/9/CE osta a che il rimborso dell’IVA sia negato a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro solo perché è o dovrebbe essere identificato ai fini IVA nello Stato membro di rimborso, poiché tale identificazione non è una condizione prevista dalle norme UE sul rimborso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2008/8/CE
- Direttiva 2008/9/CE
- Articolo 17, paragrafi 1-3, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 21 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 44 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 170 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 171 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 171 bis direttiva 2006/112/CE
- Articolo 196 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 214 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, punto 1, direttiva 2008/9/CE
- Articolo 3 direttiva 2008/9/CE
- Articolo 5 direttiva 2008/9/CE
Rimborso IVA e trasferimento di pallet destinati al noleggio intracomunitario
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Bucureşti e riguarda, da un lato, la qualificazione IVA del trasferimento di pallet tra Stati membri ai fini del loro noleggio in Romania e, dall’altro, il diritto al rimborso dell’IVA assolta in Romania da una società stabilita in Belgio.
Fatti e procedimento principale
CHEP Equipment Pooling NV, società con sede in Belgio, opera nel noleggio di pallet in Europa. Nel periodo ottobre-dicembre 2014 ha acquistato pallet da un fornitore rumeno e, successivamente, ha noleggiato alla CHEP Romania sia tali pallet sia pallet acquistati in altri Stati membri e trasportati in Romania.
La CHEP ha chiesto il rimborso dell’IVA fatturata dal fornitore rumeno e dell’IVA rifatturata dalla CHEP Romania. Le autorità tributarie rumene hanno respinto la domanda perché, a loro avviso, la società era tenuta a identificarsi ai fini IVA in Romania, poiché i pallet provenienti da altri Stati membri sarebbero stati oggetto di un trasferimento assimilato a un acquisto intracomunitario.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte:
- se il trasporto di pallet verso la Romania, per il successivo noleggio, costituisca un "non trasferimento" ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera g), della direttiva IVA;
- se un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro resti compreso nella nozione di "soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso" ai sensi della direttiva 2008/9 anche se identificato o obbligato a identificarsi nello Stato membro di rimborso;
- se la mancata identificazione ai fini IVA nello Stato membro di rimborso sia una condizione aggiuntiva per il rimborso;
- se una prassi nazionale che nega il rimborso per il mancato rispetto di tale condizione sia compatibile con il diritto UE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2006/112/CE, in specie gli articoli 17, 44, 170, 171, 171 bis, 196 e 214;
- la direttiva 2008/9/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 5;
- la direttiva 2008/8/CE, che ha modificato la direttiva IVA;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva IVA contiene deroghe tassative e di stretta interpretazione. La deroga di cui alla lettera g) opera solo se ricorrono cumulativamente due condizioni:
- il bene è utilizzato in modo temporaneo nello Stato membro di arrivo;
- il bene è stato spedito o trasportato dallo Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito.
Ne consegue che il trasferimento di beni in un altro Stato membro per il loro noleggio non è automaticamente escluso dalla qualificazione di trasferimento intracomunitario: ciò vale solo se l’uso è davvero temporaneo e se la spedizione proviene dallo Stato membro di stabilimento del soggetto passivo. La verifica concreta di tali presupposti è rimessa al giudice nazionale.
Ragionamento della Corte sulle questioni relative al rimborso IVA
La Corte precisa che la direttiva 2008/9 disciplina le modalità del rimborso, ma non aggiunge condizioni sostanziali ulteriori rispetto a quelle previste dalla direttiva IVA. In particolare, gli articoli 170 e 171 della direttiva IVA e gli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/9 non subordinano il rimborso alla circostanza che il soggetto passivo non sia identificato ai fini IVA nello Stato membro di rimborso.
L’identificazione ai fini IVA ex articolo 214 della direttiva IVA è un requisito formale di controllo, che non può comprimere un diritto sostanziale al rimborso quando le condizioni previste dal diritto dell’Unione sono soddisfatte. La Corte richiama inoltre il principio di neutralità dell’IVA: il rimborso serve a evitare che l’imposta a monte resti a carico del soggetto passivo quando nello Stato membro di rimborso non vi sono operazioni imponibili attive che consentano la detrazione.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- il trasferimento di pallet da uno Stato membro alla Romania, per il loro noleggio, non è assimilato a cessione intracomunitaria solo se l’utilizzazione è temporanea e i beni sono stati spediti o trasportati dallo Stato membro di stabilimento del soggetto passivo;
- la direttiva 2008/9 osta a che uno Stato membro neghi il rimborso dell’IVA a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro solo perché è o dovrebbe essere identificato ai fini IVA nello Stato membro di rimborso.
Principi affermati
Il principio centrale è duplice: da un lato, la deroga al trasferimento intracomunitario per l’uso temporaneo dei beni va interpretata restrittivamente e richiede il rispetto rigoroso delle condizioni testuali dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera g), della direttiva IVA; dall’altro, il diritto al rimborso dell’IVA non può essere subordinato, in via nazionale, a una condizione di mancata identificazione ai fini IVA non prevista dalla direttiva 2008/9.
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