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Sentenza

Sentenza n. 279/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza n. -OMISSIS- adottato dalla Prefettura di Monza e Brianza in data 19.12.2024 e formalmente notificato in data 23.12.2024, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.

Giustizia amministrativa202500545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza nei confronti della ricorrente e della figlia minorenne

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza, richiamando l'avvenuto riconoscimento della protezione internazionale da parte del Tribunale e il rifiuto dell'inserimento in un progetto SAI. È stata dedotta, tra l'altro, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990. La ricorrente non ha potuto rappresentare le ragioni del mancato trasferimento nel progetto SAI e le peculiari condizioni della figlia minore, affetta da disturbo dello spettro autistico di grado severo e da gravissima disabilità, inserita in un percorso riabilitativo multidisciplinare continuativo in Lombardia e beneficiaria della Misura B1 regionale. Il trasferimento in altra regione avrebbe comportato l'interruzione degli interventi terapeutici e la perdita del sostegno economico regionale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. L'omissione non è stata considerata meramente formale, poiché, in presenza di una situazione familiare e sanitaria complessa, il contraddittorio avrebbe consentito all'amministrazione di acquisire, verificare e valutare elementi potenzialmente decisivi: la gravissima disabilità della minore, la necessità di continuità delle terapie, l'interruzione del percorso riabilitativo e la perdita della Misura B1 in caso di trasferimento. Il giudice ha quindi ritenuto che la mancata partecipazione abbia inciso concretamente sull'istruttoria e sulla valutazione della fattispecie. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della situazione fattuale e giuridica.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 142/2015

    Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento amministrativo e giurisdizionale di riconoscimento della protezione internazionale; la loro cessazione è stata valutata nel contesto concreto della situazione familiare e sanitaria.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto costituisce garanzia partecipativa sostanziale quando il contraddittorio può consentire all'amministrazione di acquisire e valutare elementi rilevanti e potenzialmente decisivi per la conclusione del procedimento.

  • DGR Regione Lombardia n. XI/7769/2022

    La Misura B1 regionale è stata considerata quale elemento concreto del progetto di cura e sostegno della minore con gravissima disabilità, la cui perdita conseguirebbe al trasferimento in altra regione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 determina un vizio sostanziale, e non meramente formale, quando impedisce al destinatario di rappresentare circostanze personali, familiari o sanitarie potenzialmente idonee a incidere sulla decisione amministrativa.
  • La cessazione delle misure di accoglienza non può essere disposta mediante la mera presa d'atto dell'avvenuto riconoscimento della protezione internazionale quando il procedimento coinvolge una situazione familiare complessa e l'amministrazione deve valutare circostanze ulteriori, quali la disabilità grave di un minore, la continuità delle cure e gli effetti del trasferimento territoriale.
  • Quando il contraddittorio procedimentale avrebbe consentito di acquisire, verificare e ponderare elementi rilevanti per la decisione, la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 incide sull'istruttoria e giustifica l'annullamento del provvedimento conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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