Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 358/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 941/2023, depositata e resa pubblica il 13.12.2023.

Giustizia amministrativa202501575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 941/2023, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 941/2023. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto alla persistente inadempienza del Ministero e ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del giudice ordinario, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Ha fissato il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione del Ministero entro i successivi novanta giorni, su istanza della parte ricorrente, con facoltà di subdelega. La domanda di penalità di mora è stata respinta perché la sentenza da eseguire aveva già previsto la corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione, ritenuta misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi accolto soltanto in parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora ai sensi dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a.

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora; nel caso concreto tale penalità è stata ritenuta non necessaria perché il titolo già prevedeva la corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    la “maggior somma tra interessi e rivalutazione”

    La previsione contenuta nella sentenza da eseguire è stata considerata una misura equa anche ai fini della penalità di mora, con conseguente rigetto della relativa richiesta.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, la persistente inerzia dell'amministrazione, dopo la notificazione del titolo e la decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento sostitutivo su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
  • La penalità di mora può essere negata quando il titolo giudiziale da eseguire prevede già una maggiorazione economica, quale la corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione, ritenuta equa in relazione all'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.