Sentenza n. 126/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 359/2024 in data 27 settembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 359/2024, relativa al pagamento di euro 1.384,71 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 359/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la retribuzione professionale docente per il periodo indicato in causa, pari a euro 1.384,71 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero l’8 ottobre 2024 ed era divenuta definitiva, come attestato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia del 1° luglio 2025. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione del giudicato e ha chiesto l’ordine di pagamento, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’omesso adempimento da parte del Ministero. Ha inoltre rilevato che era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un dirigente o funzionario da questi delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali rimasti ineseguiti.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, utilizzato per ordinare all’amministrazione l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il termine risultava scaduto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione e la certificazione del suo passaggio in giudicato, unitamente all’assenza di contestazioni sull’inadempimento, sono elementi idonei a comprovare i presupposti dell’azione di ottemperanza.
- Decorso il termine di centoventi giorni previsto per l’adempimento delle sentenze da parte delle amministrazioni dello Stato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un ulteriore termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario appartenente alla stessa amministrazione debitrice; in tal caso, per l’attività commissariale non è dovuto un compenso ulteriore.
- La nomina preventiva del commissario ad acta può essere subordinata a una specifica richiesta dell’interessato dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
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