Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/09/2017 n. 5498 - Comm. Trib. Prov. Milano

Irap - Requisito autonoma organizzazione in caso di impiego di beni strumentali indispensabili - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione. L'impiego dei beni strumentali, essendo indispensabile per lo svolgimento dell'attività professionale e non eccedente il minimo necessario, non comporta l'assoggettamento ad IRAP. La pretesa impositiva risulta quindi infondata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. L'Amministrazione riteneva che l'impiego di beni strumentali fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione autonoma. La decisione ha invece chiarito che l'autonoma organizzazione ricorre solo quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'attività, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive. I beni strumentali indispensabili e resi necessari dallo sviluppo scientifico e tecnologico non costituiscono, da soli, autonoma organizzazione.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. n. 446/1997

    Il presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    L'autonoma organizzazione richiede più del semplice esercizio di un'attività professionale: il contribuente deve essere responsabile di una struttura organizzativa propria e deve utilizzare beni o lavoro altrui oltre il livello minimo indispensabile per l'attività.

  • D.lgs. n. 446/1997

    L'impiego di beni strumentali non determina automaticamente l'obbligo IRAP. Occorre verificare se tali beni siano eccedenti rispetto al minimo normalmente necessario oppure se siano semplicemente indispensabili per l'esercizio dell'attività, anche in ragione dell'evoluzione scientifica e tecnologica.

Massime di principio

  • Il solo possesso o utilizzo di beni strumentali non basta a dimostrare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
  • I beni necessari secondo gli standard tecnici e professionali dell'attività non sono considerati eccedenti e, da soli, non fanno sorgere l'obbligo IRAP.
  • L'autonoma organizzazione va valutata concretamente, considerando il tipo di attività, la quantità e qualità dei beni impiegati e l'eventuale presenza di personale.
  • L'impiego non occasionale di dipendenti o collaboratori può determinare l'autonoma organizzazione quando supera il limite di un collaboratore addetto a mansioni meramente esecutive o di segreteria.
  • Per escludere l'IRAP, il contribuente deve poter dimostrare che i beni utilizzati sono indispensabili o normalmente necessari per l'attività e non costituiscono una struttura organizzativa autonoma eccedente il minimo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.