Cassazione Civile, Ordinanza n. 31946/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato IVA, con cui l'Amministrazione ha disconosciuto un credito d'imposta portato in detrazione nella dichiarazione IVA 2002, perché maturato nell'anno precedente (2001) nel quale era stata omessa la dichiarazione annuale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente e la CTR aveva confermato l'annullamento della cartella. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 30, 54-bis e 55 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione annuale, non sarebbe consentito riportare il credito IVA nella dichiarazione successiva, potendosi al più chiedere il rimborso ex art. 30, comma 2, e che comunque l'Ufficio non avrebbe potuto verificare l'esistenza del credito. Il controricorrente ha resistito come ex socio della società cancellata dal registro delle imprese, chiamato in giudizio perché l'estinzione della società aveva privato quest'ultima della capacità processuale.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto corretta l'intestazione del ricorso nei confronti degli ex soci, poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese nelle more del giudizio e l'evento estintivo non era stato fatto constare nei modi di legge. Nel merito ha però respinto il ricorso dell'Agenzia, affermando che la CTR si era conformata ai principi delle Sezioni Unite in materia di detrazione IVA in presenza di omessa dichiarazione annuale: la detrazione resta ammissibile, entro il termine del secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto, se il contribuente prova i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione e l'esistenza del credito; non è sufficiente il solo rilievo formale dell'omessa dichiarazione. La Corte ha rilevato che nel caso concreto non risultava contestata dall'Ufficio la sussistenza delle condizioni sostanziali del credito. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il consolidamento giurisprudenziale sopravvenuto.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
consente il controllo automatizzato e l'iscrizione a ruolo sulla base del raffronto con i dati disponibili, senza indagini valutative o estimative sulla posizione sostanziale del contribuente.
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dall'Ufficio a sostegno del disconoscimento del credito IVA; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva in presenza dei requisiti sostanziali della detrazione.
art. 30 d.P.R. n. 633/1972
richiamato per sostenere che, in caso di omessa dichiarazione annuale, residuerebbe solo la via del rimborso; la Corte esclude che ciò impedisca la detrazione quando il credito sia provato e tempestivamente esercitato.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
indica il termine biennale entro cui il diritto alla detrazione deve essere esercitato; nel caso, la detrazione in dichiarazione del secondo anno successivo è stata ritenuta tempestiva.
art. 28 d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo di ricorso come disposizione asseritamente violata, senza che la Corte ne ricavi un diverso principio decisorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per censurare la violazione di legge commessa dal giudice di merito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio.
art. 10 l. fall.
richiamato come eccezione alla regola per cui la cancellazione della società ne determina l'estinzione e la perdita della capacità processuale.
Massime di principio
- In caso di omessa dichiarazione annuale IVA, il diritto alla detrazione dell'eccedenza d'imposta non è precluso in via assoluta: può essere riconosciuto se il contribuente lo esercita entro il termine previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e dimostra i requisiti sostanziali dell'operazione.
- Il controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 consente l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta solo sulla base di riscontri formali; tuttavia, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, il contribuente può opporre la prova dell'effettiva spettanza del credito.
- Quando il contribuente non abbia rispettato gli obblighi formali dichiarativi, grava su di lui l'onere di provare l'esistenza contabile e sostanziale del credito IVA mediante documentazione idonea; se invece gli adempimenti formali risultano osservati, spetta all'Amministrazione dimostrare l'inesattezza della rappresentazione contabile.
- La mancata dichiarazione annuale non trasforma automaticamente il credito IVA in un indebito da restituire: ciò che rileva è la verificabilità in concreto dei requisiti sostanziali della detrazione, coerenti con il principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese, se intervenuta nel corso del giudizio e non fatta constare nei modi di legge, comporta la perdita della capacità processuale della società e impone che l'impugnazione sia proposta o notificata ai soci, a pena di inammissibilità.
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