Sentenza n. 3948/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla sentenza di accoglimento n. 5889/2025 pubblicata il 17.07.2025 dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 26073/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente per due anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto a beneficiare di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi € 1.000,00 ciascuno. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 ottobre 2025, ma l'amministrazione non aveva provveduto all'adempimento. I ricorrenti hanno dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e hanno chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, oltre alla nomina di un commissario ad acta e all'applicazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza proposta contro una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto del termine per proporre l'ottemperanza e dei termini del rito camerale, la rituale notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale previsto per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione fungibile e non potendo l'amministrazione trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di provvedere anche agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali del rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione pubblica e concorre a dimostrare l'inerzia dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo gravante sulla pubblica amministrazione consiste nel conformarsi al contenuto della decisione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato e siano decorsi i termini processuali e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato.
- Se il termine stabilito dal giudicato per fruire di un beneficio economico è ormai decorso per fatto imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, prevedendo che intervenga in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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