Cassazione Penale, Sentenza n. 19428/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/12/2021 della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da Michele Santonastaso avverso la sentenza irrevocabile del 1/02/2018 (condanna per falsa testimonianza aggravata e altri reati). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte distrettuale valutato in sede preliminare l'inidoneità di una serie di prove sopravvenute o mai acquisite (in particolare due missive del 7 e 16 novembre 1999 di Augusto La Torre a Giuseppe Mandara e il verbale di interrogatorio reso da La Torre il 18/02/2018), svolgendo verifiche che, secondo la difesa, dovevano essere riservate alla fase rescissoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto inammissibile per genericità la parte del ricorso che non specificava il confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Tuttavia ha censurato la motivazione dell'ordinanza di merito con riferimento a due specifiche prove: le due lettere del 1999 e il verbale del 18/02/2018. È stata evidenziata la carenza motivazionale della Corte di appello di Roma nel ritenere quelle prove come 'materiale già valutato' o comunque manifestamente inidonee, e si è richiamato il principio secondo cui l'accertamento dell'efficacia probatoria delle prove nuove spetta alla fase di merito. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa a quei due elementi di prova e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia per il giudizio di revisione limitatamente ai punti indicati; per il resto la declaratoria di inammissibilità è stata confermata.
Norme richiamate
art. 630 c.p.p.
Disciplina la revisione per nuovi elementi di prova che dimostrino l'innocenza; la Corte riconosce che la richiesta era formulata ai sensi di tale norma e che alcune prove contestate rientrano nella fattispecie prevista, quindi richiedono valutazione di merito
art. 631 c.p.p.
Norma sulle modalità della revisione; richiamata nel quadro delle impugnazioni procedurali e dei requisiti formali della istanza di revisione
art. 634 c.p.p.
Regola il giudizio di inammissibilità per manifesta infondatezza e la possibilità di annullamento; la Corte afferma che l'inammissibilità per manifesta infondatezza sussiste solo quando le ragioni addotte risultano evidentemente incapaci di consentire una verifica sul merito, mentre la valutazione della capacità di travolgere il giudicato deve restare alla fase rescissoria
art. 372 c.p. e art. 7 D.L. 13/05/1991 n.152 conv. L. 12/07/1991 n.203
Norme sostanziali riferite ai reati originariamente contestati nella sentenza oggetto di revisione (falsa testimonianza aggravata e profili di agevolazione mafiosa); citate per inquadrare l'oggetto della richiesta di revisione
Massime di principio
- Una istanza di revisione deve essere specifica: indicare chiaramente quali sono le prove nuove e confrontarsi espressamente con la motivazione che ha portato all'originaria inammissibilità, altrimenti è inammissibile per genericità.
- Se una prova documentale era stata autorizzata all'acquisizione ma non effettivamente inserita nel processo, non può essere liquidata come 'materiale già valutato' senza un'adeguata motivazione; tale prova può costituire elemento nuovo e va valutata in sede di merito.
- Dichiarazioni sopravvenute rese da un teste dopo la sentenza devono essere esaminate in fase di merito: la loro capacità di mettere in discussione il giudicato non può essere esclusa a priori in sede di ammissibilità salvo evidente inutilità probatoria.
- La declaratoria di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 c.p.p. richiede motivazioni solide che dimostrino l'evidente inidoneità delle ragioni poste a fondamento della revisione; il giudice di merito non può anticipare la valutazione sul valore probatorio delle nuove acquisizioni.
- Se il giudice d'appello motiva in modo insufficiente l'inammissibilità, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare gli atti per un giudizio di revisione circoscritto alle questioni mal motivate, mentre le parti del ricorso non adeguatamente specificate restano inammissibili.
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