Sentenza del 22/03/2021 n. 396 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Marchio - licenza - incongruità dei corrispettivi - deducibilità - non consegue. Attività formativa - bandi comunitari - esenzione IVA - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha dedotto fiscalmente i costi per l'utilizzo di un marchio tramite contratto di licenza e ha richiesto il non assoggettamento a IVA per prestazioni formative relative alla partecipazione a bandi comunitari. L'Amministrazione ha contestato la deducibilità dei costi di licenza ritenendoli assolutamente incongrui, rilevando che il marchio era stato registrato dallo stesso amministratore pochi giorni prima della stipula del contratto e che le royalties pagate variavano sensibilmente di anno in anno senza criterio. Ha inoltre escluso l'esenzione IVA per le attività formative, ritenendo che i corsi fossero rivolti a un numero indefinito di persone e che il semplice riconoscimento/registrazione dell'ente formatore da parte del MIUR non implichi una verifica preventiva idonea a riconoscere rilevanza fiscale all'esenzione.
La decisione
Il giudice ha dato ragione all'Amministrazione finanziaria. Ha dichiarato indeducibile il costo della licenza di marchio perché assolutamente incongruo alla luce delle circostanze: marchio registrato dallo stesso amministratore pochi giorni prima del contratto e ampia variabilità delle royalties senza giustificazione economica o criteri obiettivi, elementi che fanno venir meno la natura di spesa inerente e sostenuta a titolo normale dall'impresa. Ha altresì escluso l'esenzione IVA per le prestazioni formative contestate, ritenendo che i corsi, essendo rivolti a un numero indeterminato di destinatari e non aventi le caratteristiche richieste dalla normativa esentante, non rientrassero nelle prestazioni esenti; il riconoscimento dell'ente da parte del MIUR e l'iscrizione ai registri non sostituiscono un accertamento preventivo sui requisiti rilevanti ai fini fiscali e quindi non producono di per sé effetti esentativi.
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
La norma sulla deducibilità dei costi è interpretata in senso sostanziale: occorre che la spesa sia inerente all'attività e abbia congruità economica; in presenza di anomalie (operazioni tra parti correlate compiute in prossimità temporale e con condizioni non equiparabili al mercato) la deducibilità può essere esclusa.
DPR 633/1972 (norme IVA)
Le esenzioni IVA per prestazioni di istruzione/formazione sono applicabili solo se ricorrono le caratteristiche sostanziali previste dalla normativa e dalla prassi (destinatari, finalità, contenuti, natura dell'ente erogatore). Il riconoscimento ministeriale non è di per sé idoneo a determinare l'esenzione quando mancano gli altri requisiti.
Massime di principio
- Per la deducibilità dei canoni/royalties tra parti correlate occorre dimostrare la congruità economica: tempistiche antecedenti alla registrazione del marchio, valorizzazioni indipendenti o perizie, contratti redatti a condizioni di mercato e criteri di determinazione delle royalties stabili e documentati.
- Operazioni concluse in prossimità temporale (es. registrazione del marchio pochi giorni prima del contratto) sono sospette: è opportuno produrre documentazione che attesti la genuinità dell'operazione (business plan, comparables, valutazioni indipendenti, motivazioni economiche).
- Variazioni significative e non giustificate delle royalties di anno in anno indeboliscono la posizione del contribuente: stabilire criteri oggettivi e prevedibili per il calcolo delle royalties riduce il rischio di disconoscimento fiscale.
- Per l'esenzione IVA dei servizi formativi non basta il riconoscimento istituzionale (MIUR); va verificata la sussistenza delle caratteristiche strutturali del servizio (destinatari identificabili, programmi formativi riconducibili a finalità formative istituzionali, modalità di erogazione).
- Quando si erogano corsi aperti a un numero indefinito di partecipanti è più probabile che si tratti di servizi commerciali imponibili; documentare limiti ai destinatari, selezione e finalità pubbliche aiuta a sostenere un'esenzione.
- In casi dubbi, conviene ottenere pareri motivati, perizie indipendenti o interpelli/accertamenti preventivi per ridurre il rischio di contestazioni fiscali e per fornire prova documentale dell'operazione a condizioni di mercato.
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