Sentenza del 24/02/2021 n. 743 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Per maggior reddito - S.r.l. a ristretta base partecipativa - Conseguenziale accertamento nei confronti dei soci - Obbligo di motivazione - Rinvio per relationem alla motivazione dell'accertamento notificato solo alla società - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, socio della società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, impugnava la sentenza che aveva rigettato il ricorso avverso avviso di accertamento IRPEF 2006 per reddito di partecipazione. I motivi dedotti comprendevano: (i) nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto autorizzato; (ii) carenza di motivazione dell'atto impugnato e omessa declaratoria di nullità per riferimenti ad atti non prodotti; (iii) omessa pronuncia su elementi decisivi e errata valutazione degli elementi probatori, con richiamo alle difese svolte nel giudizio relativo all'avviso notificato alla società partecipata (XXX s.a.s.) che, secondo l'appellante, dimostrerebbero l'inconsistenza dei maggiori utili contestati.
La decisione
La Commissione Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla sottoscrizione perché nuovo e non proposto in primo grado. Ha ritenuto che l'avviso di accertamento contenga la motivazione essenziale e, richiamando l'orientamento della Cassazione (ordinanza n.21126/2020), ha affermato la legittimità del rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso notificato alla società a ristretta base partecipativa: il socio, ai sensi dell'art.2476 c.c., può prendere visione della documentazione sociale e dell'accertamento presupposto. Inoltre l'accertamento nei confronti del socio si fonda su due avvisi precedenti notificati alle società partecipate, giudiziariamente risolti a favore dell'Amministrazione (o estinti per mancata costituzione), circostanza che consolida la presunzione di distribuzione extracontabile degli utili. Poiché l'appellante non ha formulato autonome censure efficaci contro tale presunzione, l'appello è stato rigettato. Condanna alle spese del grado in favore dell'Agenzia: euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 52
richiamato come norma che consente il ricorso introduttivo e il rito
Disciplina il ricorso in materia tributaria; richiamato per indicare il titolo del mezzo processuale con cui l'appellante ha proposto l'atto.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 24, comma 2
richiamato in relazione alla preclusione dei motivi
Stabilisce la fissità dell'oggetto del giudizio tributario: i motivi nuovi non possono essere introdotti in sede di memoria successiva; motivo sulla sottoscrizione dichiarato inammissibile per essere nuovo.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 32
richiamato come norma che disciplina la memoria
La memoria ex art.32 non può contenere nuovi motivi di impugnazione non dedotti nel ricorso introduttivo; principio invocato per escludere la doglianza sulla sottoscrizione.
Legge n. 212/2000, art. 7
richiamata in tema di obbligo motivazionale degli atti impositivi
Contribuisce a definire l'obbligo di motivazione degli atti tributari; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che tale obbligo sia soddisfatto anche mediante rinvio alla motivazione dell'avviso notificato alla società.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
richiamato in tema di motivazione degli atti impositivi
Stabilisce i contenuti della motivazione degli accertamenti fiscali; interpretato in combinato con l'art.7 L.212/2000 per ammettere il rinvio motivazionale verso l'avviso notificato alla società.
Codice Civile, art. 2476
richiamato per il potere del socio di consultare la documentazione sociale
Attribuisce al socio il diritto di consultazione della documentazione societaria; ciò giustifica la possibilità di ritenere conoscibile per il socio la motivazione dell'accertamento notificato alla società e dunque legittima il rinvio per relationem.
Cassazione civile, sez. trib., 24/07/2018, n.19616
giurisprudenza citata in materia di preclusione e ammissibilità dei motivi
Conferma il principio che il contenzioso tributario è delimitato dai motivi di impugnazione iniziali e che nuove deduzioni non possono essere introdotte tardivamente.
Ordinanza Cassazione 02/10/2020, n.21126
richiamata in materia di accertamento nei confronti di soci di s.r.l. a ristretta base partecipativa
Rileva che la motivazione degli atti notificati ai soci può essere soddisfatta mediante rinvio per relationem all'avviso notificato alla società, poiché i soci possono prendere visione della documentazione societaria.
Massime di principio
- In caso di accertamento nei confronti di soci di s.r.l. a ristretta base partecipativa, l'obbligo di motivazione dell'avviso nei confronti del socio può essere assolto con rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso notificato alla società, posto che il socio ha diritto di accesso alla documentazione sociale (art.2476 c.c.).
- I nuovi motivi di impugnazione non possono essere introdotti tardivamente in memoria; le doglianze non proposte nel ricorso introduttivo sono inammissibili in sede successiva (preclusione ex D.Lgs. 546/1992).
- Se gli avvisi di accertamento originari a carico delle società partecipate sono stati giudizialmente confermati o il giudizio si è chiuso a favore dell'Amministrazione (anche per mancata impugnazione o mancata costituzione), ciò rafforza la presunzione della distribuzione extracontabile degli utili ai soci e giustifica il conseguenziale accertamento nei confronti dei soci.
- Per contrastare efficacemente un accertamento conseguenziale nei confronti del socio è necessario proporre autonome e specifiche prove o censure idonee a superare la presunzione di distribuzione degli utili, non limitandosi a richiamare difese svolte in giudizi diversi senza adattarle al profilo soggettivo del socio.
- L'assenza di sottoscrizione o di un requisito formale dell'avviso può essere dedotta, ma deve essere tempestivamente prospettata nel ricorso introduttivo; altrimenti è preclusa la successiva eccezione.
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