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Sentenza

Sentenza n. 137/2026 - Bari, Sezione 1

per la declaratoria di illegittimità del silenzio - inadempimento formatosi sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere alla compensazione prezzi e al relativo conguaglio, con riferimento al SAL n. 2-bis ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 relativamente all'appalto di lavori avente ad oggetto "Accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori con più operatori economici per l'affidamento di lavori (og1 - og11) e servizi di ingegneria e architettura (e.10 - s.03 - ia.02 - ia.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri. Ordine di attivazione di contratto specifico n. 15 id intervento: lavori di realizzazione della nuova casa della comunità nel comune di Bitritto (BA). CUP dell'intervento: d55f22000860006 - CIG del contratto specifico: a0347e5b27"; nonché per l'adozione di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio dal Consorzio ricorrente, anche ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.p.a. nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione degli atti necessari alla conclusione del procedimento ed al pagamento del credito vantato dal Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. e, comunque, per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di concludere il procedimento anzidetto, ponendo in essere gli atti a ciò necessari e propedeutici e provvedendo al relativo pagamento.

Giustizia amministrativa202500956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di compensazione prezzi e di pagamento del relativo conguaglio per il SAL n. 2-bis

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il consorzio, aggiudicatario di un accordo quadro e contraente dell'ASL Bari per la realizzazione di una Casa della Comunità, ha impugnato il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di applicazione della compensazione straordinaria dei prezzi prevista dall'art. 26, comma 6-ter, del d.l. n. 50/2022, chiedendo anche il riconoscimento della pretesa e la condanna al pagamento di circa 69.757 euro, ovvero la nomina di un commissario ad acta. Ha dedotto la violazione degli obblighi procedimentali della l. n. 241/1990 e la sussistenza dei presupposti per il meccanismo compensativo, sostenendo che il calcolo del dovuto fosse vincolato e basato sui prezzari aggiornati. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli rilevanti per asserita violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost. e dei principi europei di libertà d'impresa e concorrenza. Invitalia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di avere svolto soltanto funzioni di centrale di committenza nella fase di gara e di non avere avuto alcun ruolo nella gestione del successivo contratto specifico o nella compensazione prezzi.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Invitalia e l'ha estromessa dal giudizio, rilevando che la sua attività si era esaurita nell'indizione, gestione e aggiudicazione dell'accordo quadro, mentre il contratto specifico era stato stipulato autonomamente tra il consorzio e l'ASL Bari. Il ricorso contro il silenzio è stato dichiarato inammissibile, poiché fondato sull'erronea pretesa di cumulare la compensazione straordinaria ex art. 26, commi 6-bis e 6-ter, d.l. n. 50/2022 con il contributo del Fondo per le Opere Indifferibili previsto dal comma 7. Secondo il TAR, il FOI opera ex ante, adeguando i quadri economici prima della gara, mentre la compensazione opera ex post, durante l'esecuzione, per ulteriori oscillazioni imprevedibili dei prezzi; i due strumenti hanno natura alternativa e non possono finanziare duplicemente la medesima voce di costo e il medesimo intervento. Poiché l'appalto aveva beneficiato del FOI, mancava il presupposto per la compensazione successiva e non sussisteva un obbligo dell'ASL di provvedere sull'istanza. La questione costituzionale è stata ritenuta pretestuosa e manifestamente infondata, perché la differenziazione tra interventi finanziati attraverso strumenti diversi è coerente con la disciplina legislativa. Il TAR non ha esaminato il quantum né l'asserita natura vincolata dell'attività amministrativa. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 6-ter, d.l. 17 maggio 2022, n. 50

    La compensazione straordinaria dei prezzi opera, durante l'esecuzione dei lavori, per riconoscere una quota dei maggiori oneri derivanti da ulteriori e imprevedibili oscillazioni dei prezzi, ma non è cumulabile con il beneficio del Fondo per le Opere Indifferibili per il medesimo intervento.

  • art. 26, commi 6-bis e 6-ter, d.l. 17 maggio 2022, n. 50

    Il meccanismo compensativo opera ex post e presuppone che l'appalto non abbia già beneficiato del Fondo per le Opere Indifferibili.

  • art. 26, comma 7, d.l. 17 maggio 2022, n. 50

    Il Fondo per le Opere Indifferibili costituisce uno strumento anticipatorio per adeguare ex ante i quadri economici e consentire l'avvio delle gare per opere finanziate dal PNRR.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    La pronuncia sulla fondatezza della pretesa può essere adottata quando l'attività amministrativa sia vincolata e non residuino margini di discrezionalità, ma tale esame è precluso quando manca radicalmente il presupposto normativo della pretesa.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione tra strumenti di sostegno riferiti a interventi con diversi momenti di avvio ed esecuzione non determina, secondo il TAR, un'irragionevole disparità di trattamento.

  • art. 41 Cost.

    Non risulta violata la libertà di iniziativa economica dalla disciplina che esclude il cumulo tra Fondo per le Opere Indifferibili e compensazione straordinaria.

  • art. 97 Cost.

    Non risulta violato il principio di buon andamento dalla distinzione tra strumenti finanziari aventi funzione anticipatoria e compensativa.

  • art. 117 Cost.

    La questione riferita ai principi europei di libertà d'impresa e concorrenza è stata ritenuta manifestamente infondata sulla base della legittima differenziazione degli strumenti.

Massime di principio

  • Il meccanismo di compensazione straordinaria dei prezzi previsto dall'art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 50/2022 non è cumulabile, per il medesimo intervento e per le medesime voci di costo, con il beneficio del Fondo per le Opere Indifferibili previsto dal comma 7 dello stesso articolo.
  • Il Fondo per le Opere Indifferibili ha funzione anticipatoria, perché adegua ex ante il quadro economico prima dell'avvio della gara; la compensazione straordinaria ha invece funzione compensativa ex post, riferita a ulteriori oscillazioni imprevedibili dei prezzi durante l'esecuzione dei lavori.
  • Quando l'appalto abbia già beneficiato del Fondo per le Opere Indifferibili, l'amministrazione non è obbligata ad accogliere un'istanza di compensazione straordinaria fondata sui medesimi maggiori costi; il silenzio mantenuto sull'istanza non integra silenzio-inadempimento in assenza del presupposto normativo del beneficio.
  • La centrale di committenza che abbia esaurito il proprio ruolo con l'indizione, gestione e aggiudicazione dell'accordo quadro non è legittimata passivamente rispetto alle pretese relative alla gestione e all'esecuzione del successivo contratto specifico, stipulato autonomamente tra stazione appaltante e appaltatore.
  • La proroga temporale di una misura emergenziale non ne modifica automaticamente la natura eccezionale né elimina i requisiti originari di applicazione stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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