Cassazione Penale, Sentenza n. 8936/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato la richiesta di revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del GIP per il delitto di omicidio di Procopio Antonio. La difesa contestava la qualificazione giuridica del fatto, invocando la scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.) o, in subordine, l'eccesso colposo in legittima difesa (art. 55 c.p.), sostenendo, anche sulla base di riprese video, che l'azione omicidiaria era stata posta in essere per fermare una violenta aggressione subita dall'indagato (colpi reiterati con un casco) e che i filmati dimostrerebbero la sproporzione dell'azione contro il Viscomi asserita da alcuni testi.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la decisione sulla base delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e delle riprese video; ha escluso la sussistenza della legittima difesa (reale o putativa) e dell'eccesso colposo, ritenendo che al momento dell'ultimo atto il Procopio si trovasse a terra e che l'indagato avrebbe potuto allontanarsi invece di accoltellare la vittima con una reazione sproporzionata. La Corte ha inoltre affermato che la censura prospettata riguardava una diversa valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, e perciò ha dichiarato il ricorso infondato; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen. (legittima difesa)
Invocata dalla difesa come scriminante; il Collegio ha ritenuto che non ricorressero i presupposti oggettivi e soggettivi della legittima difesa, perché non emergeva una situazione di pericolo attuale e proporzionato che giustificasse l'uso dell'arma da parte dell'indagato.
art. 55 cod. pen. (eccesso colposo in legittima difesa)
Richiamata in subordine dalla difesa; il Tribunale del riesame e la Corte hanno escluso anche questa configurazione per mancanza di una situazione di pericolo tale da giustificare l'uso letale della forza e per la possibilità di sottrarsi all'aggressione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per vizio di motivazione)
Il ricorrente deduceva la violazione per manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché la contestazione verteva su valutazioni di fatto e sulla diversa interpretazione dei filmati, riletture non consentite in sede di legittimità salvo vizi logici manifesti, che non sono emersi.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze del rigetto del ricorso)
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito al rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia che non comporta la liberazione dell'indagato; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01
Ribadito il principio per cui la Corte di legittimità non può riformare la valutazione degli elementi di fatto fatta dal giudice del merito né sostituirsi a quest'ultimo con una diversa ricostruzione se non in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
Massime di principio
- La valutazione della sussistenza della legittima difesa dipende strettamente dalla dinamica concreta dei fatti (pericolo attuale, proporzionalità e impossibilità di sottrarsi); il semplice riscontro di ferite o riprese video non obbliga il giudice a riconoscere la scriminante se complessivamente emerge una reazione sproporzionata.
- In sede di cassazione il sindacato sulle valutazioni di merito è assai limitato: si contestano i processi logico-giuridici decisionali solo se emergono vizi manifesti di illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione.
- I filmati e le dichiarazioni testimoniali vanno valutati nel loro insieme; la mera produzione di un frame o di una interpretazione più favorevole non è sufficiente a ribaltare una valutazione probatoria accuratamente motivata dal giudice del merito.
- Per fare valere la legittima difesa è importante documentare non solo l'entità delle percosse subite, ma anche l'impossibilità obiettiva di sottrarsi all'aggressione e la proporzionalità della reazione; la presenza di possibilità di fuga o di cessazione dell'aggressione riduce la probabilità di riconoscimento della scriminante.
- Nel giudizio cautelare il tribunale del riesame e il GIP possono apprezzare la sussistenza delle esigenze cautelari anche sulla base della valutazione della gravità del fatto e della condotta dell'indagato; la revoca della misura richiede convincere il giudice della manifestata carenza di esigenze cautelari alla luce di elementi probatori solidi e non contraddittori.
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