Sentenza n. 15239/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento A) dell'Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell'8.2.2023, portante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei relativi Allegati A, B et C ad esso acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese, le seguenti deliberazioni, non cognite, assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S. della Regione Puglia, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15.6.2012: (i) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Bari n. 2188 del 14.11.2022; (ii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Barletta Andria Trani n. 1586 del 14.11.2022; (iii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Brindisi n. 2848 del 14.11.2022; (iv) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario straordinario dell'ASL di Foggia n. 680 del 14.11.2022; (v) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario straordinario dell'ASL di Lecce n. 392 del 14.11.2022; (vi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Taranto n. 2501 del 14.11.2022; (vii) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario straordinario dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia n. 596 del 14.11.2022; (viii) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'A.O.U. Policlinico di Bari n. 1148 del 14.11.2022; (ix) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'IRCCS de Bellis n. 565 del 14.11.2022; (x) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'Istituto Tumori di Bari - IRCCS Giovanni Paolo II Bari n. 619 del 14.11.2022; (xi) la Deliberazione non cognita assunta dal D.G. dell'ASL di Brindisi n. 255 del 2.2.2023; (xii) la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario straordinario dell'ASL di Lecce n. 134 del 3.2.2023; - della proposta non cognita “formulata dal funzionario responsabile di P.O. “Consolidamento bilancio SSR” e confermata dal Dirigente del Servizio GSA e dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità-Sport per tutti”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 11.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti statali e regionali di certificazione e riparto del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, compreso l'atto dirigenziale della Regione Puglia dell'8 febbraio 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato gli atti relativi al meccanismo di payback per i dispositivi medici, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e l'atto dirigenziale della Regione Puglia dell'8 febbraio 2023, con i relativi atti presupposti e di riparto. Il testo non espone nel dettaglio le specifiche censure di illegittimità dedotte. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato nel gennaio 2023, è stato trasposto al TAR a seguito di opposizione ai sensi dell'art. 48 c.p.a. Il 7 luglio 2026 la ricorrente ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, riferendo di aver versato alle Regioni e Province autonome richiedenti la quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, secondo l'art. 7 d.l. 95/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il versamento della quota ridotta del 25% rendeva priva di utilità per la ricorrente la prosecuzione della controversia. Ha precisato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025 richiede invece che le Regioni o le Province autonome comunichino al Tribunale i provvedimenti con cui accertano l'avvenuto pagamento; tale comunicazione non risultava intervenuta. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni e dell'andamento processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
In sostanza, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo.
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto versamento; la sola dichiarazione della parte di aver pagato non basta. Il pagamento della quota ridotta determina però la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l'improcedibilità del ricorso.
art. 48 c.p.a.
Con il ricorso in oggetto (trasposto innanzi a questo Tribunale a seguito di opposizione ai sensi dell’art. 48 c.p.a.), la ricorrente impugnava gli atti meglio specificati in epigrafe relativi al meccanismo del cd. payback, censurandone asseriti profili di illegittimità.
L'opposizione alla trattazione in sede straordinaria ha comportato la trasposizione del ricorso davanti al TAR.
art. 73, comma 3, c.p.a.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 settembre 2026, la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dell’esistenza (tra l’altro) di eventuali profili di improcedibilità del gravame in relazione al non aver l’amministrazione regionale attestato l’avvenuto effettivo versamento da parte della ricorrente della quota ridotta.
Il TAR ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione alla mancata attestazione amministrativa del pagamento.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Si ravvisano infine nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
Le peculiarità delle questioni e dell'andamento processuale sono state ritenute ragioni eccezionali idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Si ravvisano infine nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
In presenza di eccezionali ragioni, individuate nelle peculiarità delle questioni e nella vicenda processuale, è giustificata la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo ai provvedimenti regionali di ripiano del payback per i dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025 presuppone la comunicazione al TAR, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento che accerta l'avvenuto versamento della quota ridotta.
- Il pagamento della quota ridotta previsto dall'art. 7 d.l. 95/2025, anche quando non sia ancora intervenuta la comunicazione amministrativa necessaria per dichiarare la cessazione della materia del contendere, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso e la sua improcedibilità.
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