Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/09/2018 n. 3753 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso bonario ex art. 36/bis d.p.r. 600/1973 - Atto che contiene una specifica pretesa tributaria - Impugnabilità davanti al giudice tributario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la pretesa tributaria contenuta nell’avviso bonario ex art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, sostenendone l’immediata impugnabilità davanti al giudice tributario. La questione riguarda la possibilità di impugnare un atto che, pur non avendo forma autoritativa né natura formalmente impositiva, porta a conoscenza del contribuente una specifica pretesa fiscale, indicandone le ragioni fattuali e giuridiche.

La decisione

La tesi dell’impugnabilità è stata riconosciuta. In base ai principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, ogni atto dell’ente impositore che manifesti in modo concreto e specifico una pretesa tributaria è impugnabile davanti al giudice tributario. Pertanto, anche la comunicazione d’irregolarità o avviso bonario è immediatamente impugnabile, senza dover attendere la successiva cartella di pagamento o un altro atto formalmente autoritativo.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973

    Comunicazione dell'esito della liquidazione

    La comunicazione d’irregolarità prevista dalla norma, quando contiene una specifica pretesa tributaria con l’indicazione delle ragioni della richiesta, può essere impugnata immediatamente davanti al giudice tributario.

  • Art. 58 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato tra i riferimenti normativi della controversia.

Massime di principio

  • Un atto dell’amministrazione finanziaria è impugnabile non solo quando ha la forma tipica di un avviso di accertamento o di una cartella, ma anche quando rende conoscibile una pretesa tributaria concreta, determinata e motivata.
  • L’avviso bonario può essere impugnato immediatamente se indica con sufficiente precisione il tributo richiesto, l’importo e le ragioni fattuali e giuridiche della pretesa.
  • Non è sempre necessario attendere la cartella di pagamento: il contribuente può contestare tempestivamente l’atto preliminare per evitare che la pretesa diventi definitiva o produca ulteriori conseguenze.
  • La denominazione o la forma dell’atto non sono decisive; conta il suo contenuto sostanziale e l’effetto di portare formalmente a conoscenza del contribuente una pretesa fiscale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.