Sentenza del 10/09/2018 n. 3753 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso bonario ex art. 36/bis d.p.r. 600/1973 - Atto che contiene una specifica pretesa tributaria - Impugnabilità davanti al giudice tributario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la pretesa tributaria contenuta nell’avviso bonario ex art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, sostenendone l’immediata impugnabilità davanti al giudice tributario. La questione riguarda la possibilità di impugnare un atto che, pur non avendo forma autoritativa né natura formalmente impositiva, porta a conoscenza del contribuente una specifica pretesa fiscale, indicandone le ragioni fattuali e giuridiche.
La decisione
La tesi dell’impugnabilità è stata riconosciuta. In base ai principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, ogni atto dell’ente impositore che manifesti in modo concreto e specifico una pretesa tributaria è impugnabile davanti al giudice tributario. Pertanto, anche la comunicazione d’irregolarità o avviso bonario è immediatamente impugnabile, senza dover attendere la successiva cartella di pagamento o un altro atto formalmente autoritativo.
Norme richiamate
Art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973
Comunicazione dell'esito della liquidazione
La comunicazione d’irregolarità prevista dalla norma, quando contiene una specifica pretesa tributaria con l’indicazione delle ragioni della richiesta, può essere impugnata immediatamente davanti al giudice tributario.
Art. 58 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato tra i riferimenti normativi della controversia.
Massime di principio
- Un atto dell’amministrazione finanziaria è impugnabile non solo quando ha la forma tipica di un avviso di accertamento o di una cartella, ma anche quando rende conoscibile una pretesa tributaria concreta, determinata e motivata.
- L’avviso bonario può essere impugnato immediatamente se indica con sufficiente precisione il tributo richiesto, l’importo e le ragioni fattuali e giuridiche della pretesa.
- Non è sempre necessario attendere la cartella di pagamento: il contribuente può contestare tempestivamente l’atto preliminare per evitare che la pretesa diventi definitiva o produca ulteriori conseguenze.
- La denominazione o la forma dell’atto non sono decisive; conta il suo contenuto sostanziale e l’effetto di portare formalmente a conoscenza del contribuente una pretesa fiscale.
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