Cassazione Penale, Ordinanza n. 24638/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due soggetti condannati in primo grado e poi in appello per bancarotta fraudolenta patrimoniale hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna. Per uno dei ricorrenti il ricorso è stato ritenuto tardivo, perché proposto oltre il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di deposito della sentenza impugnata; la Corte ha escluso l'applicazione del termine aggiuntivo di quindici giorni previsto per il giudizio celebrato in assenza dell'imputato, rilevando che in primo grado vi era stata presenza registrata e che l'appello si era svolto con rito cartolare. Quanto al secondo ricorrente, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati, poiché veniva censurato l'elemento soggettivo del reato: la Corte ribadisce che, nella bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non è richiesto il dolo specifico, bensì il dolo generico, consistente nella consapevole volontà di destinare beni sociali a finalità estranee all'impresa, prefigurando la probabile incidenza negativa sulla garanzia patrimoniale dei creditori, senza necessità di prevedere o volere il dissesto o il fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per uno dei ricorrenti l'inammissibilità deriva dalla tardività dell'impugnazione; per l'altro dalla manifesta infondatezza dei motivi, perché la sentenza di merito aveva correttamente individuato il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 609 c.p.p.
richiamato solo indirettamente nel riferimento ai termini di impugnazione e al rito cartolare; il testo non indica specificamente la norma, ma applica la disciplina del termine per il ricorso e della presenza/assenza dell'imputato.
art. 591 c.p.p.
la tardività del ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 216 l. fall.
la fattispecie sostanziale contestata è la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; la decisione chiarisce l'elemento soggettivo richiesto per tale reato.
Massime di principio
- Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, non il dolo specifico: è sufficiente la consapevole volontà di sottrarre beni alla loro destinazione imprenditoriale, con previsione della probabile lesione della garanzia patrimoniale dei creditori.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione non è necessario che l'agente preveda o voglia il dissesto o il fallimento della società; è sufficiente la coscienza e volontà della distrazione.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile; il termine aggiuntivo previsto per l'imputato assente non si applica quando la presenza in primo grado risulti registrata e l'appello si sia celebrato in rito cartolare.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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