Cassazione Penale, Sentenza n. 3933/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Locri che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Cosimo Zangari, subordinata al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno alla parte civile. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 168 cod. pen., sostenendo che la sentenza che aveva concesso la sospensione non aveva indicato un termine per l'adempimento e che, quindi, il termine doveva essere computato dalla data di irrevocabilità della sentenza; contestava inoltre la mancanza di prova dell'inadempimento al risarcimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la revoca operata dal Tribunale di Locri: il beneficio era stato subordinato a un obbligo risarcitorio debitamente quantificato negli atti (si fa riferimento al verbale di s.i.t. del 23/10/2019 della parte civile Maria Rosa Terlizzi) e risultava l'inadempimento. Inoltre era decorso un periodo di sei anni dalla definitività, superando il termine di cinque anni previsto dall'art. 163 cod. pen. in caso di omissione del termine in sentenza. Di conseguenza la sospensione condizionale della pena è stata revocata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Sezioni Unite n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)
Ha stabilito che la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento richiede che il giudice quantifichi il danno e che il termine per adempiere vada fissato in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; se il termine non è fissato, esso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen.
art. 163 cod. pen.
Fornisce i termini di prescrizione/decadenza utili a individuare il termine "di default" per l'adempimento quando la sentenza omette di fissarlo: la Corte ha ritenuto applicabile il termine di cinque anni (nel caso in esame) decorrente dal passaggio in giudicato.
art. 168 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo invece che, anche alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite, la revoca fosse legittima in presenza dell'inadempimento e del decorso del termine di cui all'art. 163.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in base a tale disposizione.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di somme a favore della parte civile, il giudice deve quantificare il risarcimento con precisione: una determinazione generica non è sufficiente.
- Il termine entro il quale il condannato deve adempiere è un elemento essenziale; va fissato in sentenza o, in difetto, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione. Se non viene fissato, si applicano i termini di cui all'art. 163 cod. pen. (termine "di default").
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena se accerta l'inadempimento dell'obbligo risarcitorio e il decorso del termine utile per adempiere.
- Il soggetto cui è stato subordinato l'adempimento ha l'onere pratico di dimostrare l'adempimento (con documenti, quietanze, prove di pagamento); in mancanza di prova di avvenuto pagamento, la revoca è legittima se il termine è decorso.
- In situazioni analoghe, chi contesta la revoca dovrebbe tempestivamente: a) chiedere che il giudice fissi il termine se mancante, b) produrre la prova dell'adempimento, c) contestare specificamente la quantificazione del danno se inesatta.
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