Sentenza n. 5703/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 113/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del finanziamento previsto dall'intervento SRE01 "Insediamento giovani agricoltori" e comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, collocato in graduatoria provvisoria per il finanziamento previsto dal Piano Strategico della PAC 2023-2027, contestava il diniego della Provincia Autonoma di Trento, fondato sulla ritenuta mancanza del requisito dell'insediamento come "capo azienda". Secondo l'amministrazione, dagli atti societari e dalla visura camerale risultava che il giovane agricoltore disponeva soltanto dei poteri di amministrazione ordinaria e della gestione corrente, mentre il socio fondatore anziano aveva in via esclusiva i poteri di amministrazione straordinaria. L'appellante deduceva: travisamento e omessa valutazione delle proprie censure; violazione della disciplina provinciale e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1914/2023; difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione; violazione degli artt. 2252, 2257 e 2266 c.c.; erronea interpretazione dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria nelle società semplici; omesso esame della documentazione e mancata considerazione del fatto che egli aveva la rappresentanza legale, partecipava al processo decisionale, gestiva correntemente la società e poteva opporsi alle decisioni dell'altro amministratore. Con il secondo motivo contestava inoltre che il primo giudice avesse valorizzato un'ulteriore limitazione, relativa alla sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e alla tutela ambientale, ritenuta non posta dall'amministrazione a fondamento del diniego e quindi integrante extrapetizione e motivazione postuma. Il terzo motivo riproponeva la censura sull'erronea distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria. Il quarto motivo riguardava le spese di lite.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del T.R.G.A. di Trento. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui il requisito del "capo azienda" richiede il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione a tutte le decisioni riguardanti gestione, utili e rischi finanziari. Per le società semplici e le società in nome collettivo, la disciplina dell'intervento SRE01 richiede che il giovane agricoltore provveda alla gestione corrente e partecipi al processo decisionale relativo alla gestione, anche finanziaria, della società; il requisito non è soddisfatto quando il giovane sia escluso, anche parzialmente, dal potere di gestione ordinario risultante dalla visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto. Secondo il Collegio, il potere di gestione richiesto dalla disciplina speciale comprende tutti i processi decisionali concernenti la gestione dell'azienda, inclusi quelli relativi ad atti eccedenti l'oggetto sociale o incidenti sulla struttura dell'ente. La distinzione civilistica tra amministrazione ordinaria e straordinaria non può quindi essere utilizzata per limitare il requisito del controllo effettivo. Poiché il socio anziano disponeva in via esclusiva dei poteri di amministrazione straordinaria, mentre il giovane aveva poteri limitati alla gestione quotidiana, quest'ultimo non esercitava un controllo effettivo sulla sorte presente e futura dell'azienda e non poteva essere qualificato come capo azienda. Il primo e il terzo motivo sono stati respinti. Il secondo motivo è stato ritenuto superfluo, perché riguardava un'ulteriore criticità indicata dal primo giudice, assorbita dalla ragione principale posta a fondamento del diniego. Il motivo sulle spese è stato assorbito dalla soccombenza. L'appellante è stato condannato a rifondere alla Provincia le spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e Complemento per lo Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento
"il giovane agricoltore deve insediarsi come capo azienda"
Il requisito di ammissibilità impone che il giovane agricoltore assuma il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola.
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1914 del 13 ottobre 2023, punto 3.2.1, lett. d), e allegato A
"il giovane agricoltore è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari"
Nelle società semplici e nelle società in nome collettivo il giovane deve provvedere alla gestione corrente e partecipare al processo decisionale concernente la gestione, anche finanziaria; il requisito manca se è escluso anche parzialmente dal potere di gestione.
art. 2252 c.c.
Richiamato nel motivo d'appello in relazione alla disciplina dei patti sociali; la decisione ne considera il rilievo nel contesto dei poteri attribuiti ai soci, senza accogliere la tesi dell'appellante.
art. 2257 c.c.
Richiamato dall'appellante per sostenere la partecipazione del giovane al processo decisionale e alla gestione della società; la decisione esclude che i poteri limitati alla gestione corrente integrino il controllo effettivo richiesto.
art. 2266 c.c.
Richiamato nel motivo d'appello in relazione alla rappresentanza della società semplice; la titolarità della rappresentanza e della firma per gli atti ordinari non è stata ritenuta sufficiente a integrare il controllo effettivo e duraturo.
artt. 19 e 64 ss. d.lgs. 104/2010
Richiamati dall'appellante in relazione all'istruttoria e ai poteri del giudice amministrativo; le relative censure non hanno condotto alla riforma della sentenza.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito della memoria difensiva della Provincia; non costituisce norma decisiva della controversia.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso a un premio pubblico destinato all'insediamento di giovani agricoltori, la qualifica di "capo azienda" richiede l'assunzione di un controllo effettivo e duraturo sull'azienda, riferito alle decisioni concernenti la gestione, gli utili e i rischi finanziari.
- Nelle società semplici e nelle società in nome collettivo, il requisito del controllo effettivo richiede cumulativamente che il giovane agricoltore provveda alla gestione corrente e partecipi al processo decisionale relativo alla gestione, anche finanziaria, della società.
- La partecipazione al controllo effettivo non sussiste quando il giovane agricoltore sia escluso, anche parzialmente, dai poteri gestionali risultanti dalla visura camerale, da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto.
- Ai fini della disciplina speciale del premio, il potere di gestione comprende tutti i processi decisionali inerenti alla gestione dell'azienda, anche quelli relativi ad atti eccedenti l'oggetto sociale o modificativi della struttura dell'ente; la limitazione del giovane agli atti di amministrazione ordinaria e alla gestione quotidiana esclude il controllo effettivo e duraturo.
- La titolarità della rappresentanza legale e della firma sociale per gli atti ordinari non è sufficiente a integrare la qualifica di capo azienda quando un altro socio conserva in via esclusiva i poteri di amministrazione straordinaria e dispone, complessivamente, di poteri più ampi e incisivi sulla sorte dell'impresa.
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