Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 302/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota della Direzione edilizia privata, pianificazione attuativa urbanistica, SUEAP e occupazione suolo pubblico, prot. n. 0179574/2026 del 14 maggio 2026 (responsabile del procedimento arch. Alex Rivellini), avente ad oggetto «sospensione termini e richiesta di integrazione pratica n. PDC16/2026», nella parte in cui determina la dotazione minima di parcheggi pubblici o di uso pubblico, ai sensi dell’art. 19 delle norme tecniche di attuazione del piano dei servizi del PGT, sull’intera SL di 400 mq dichiarata in ampliamento presso l’unità immobiliare sita in Bergamo, via Caduti delle Forze dell’Ordine n. 5 (foglio 63, mappale 16073, subalterni 5 e 705); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; per l’accertamento negativo dell’obbligo della ricorrente di assumere l’impegno al versamento di un «contributo aggiuntivo volontario» — richiesto dagli uffici comunali nella misura di € 40.000,00 — quale condizione per l’ammissione alla monetizzazione della dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico ai sensi dell’art. 22 delle medesime norme tecniche; - e per la condanna del Comune di Bergamo, ex artt. 30 e 133, comma 1, lett. f), c.p.a., al risarcimento dei danni cagionati dagli atti e dai comportamenti qui censurati e alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte con riserva in eccedenza rispetto al dovuto, nei termini esposti al §3.

Giustizia amministrativa202600652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di sospensione dei termini e richiesta di integrazione della pratica edilizia, nella parte relativa al calcolo della dotazione di parcheggi e alla richiesta di un contributo aggiuntivo volontario di 40.000 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune, nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativo all’ampliamento di 400 mq di superficie lorda di una struttura ricettiva, ha richiesto di dimostrare una dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico pari a 200 mq, calcolata sull’intera superficie ampliata. Secondo la ricorrente, l’art. 19, comma 4, delle NTA del Piano dei servizi avrebbe previsto una franchigia di 250 mq, sicché la dotazione avrebbe dovuto essere calcolata soltanto sulla superficie eccedente tale soglia, pari a 150 mq, con conseguente obbligo di 75 mq di parcheggi. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 19 delle NTA, errore sui presupposti, travisamento, manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione. La ricorrente ha inoltre contestato la richiesta comunale di subordinare l’ammissione alla monetizzazione degli standard all’assunzione dell’impegno a versare un contributo aggiuntivo volontario di 40.000 euro, deducendo violazione dell’art. 23 Cost., degli artt. 16 e 19 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 43 ss. e 46 della l.r. Lombardia n. 12/2005, degli artt. 18 e 22 delle NTA e sviamento di potere. Sono state proposte anche una domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo, una domanda risarcitoria e una domanda di restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto il periculum in mora in relazione alla programmazione dei lavori nel periodo estivo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo assorbente l’insussistenza del periculum in mora. Quanto al calcolo dei parcheggi, ha rilevato che il pregiudizio dedotto è esclusivamente patrimoniale e consiste nel mancato riconoscimento di un’agevolazione; la questione potrà essere riesaminata nella fase di merito. Il Collegio ha inoltre osservato, con valutazione sommaria, che l’interpretazione comunale non appare palesemente incompatibile con l’art. 19 delle NTA: occorre stabilire se la dotazione debba crescere linearmente in rapporto alla superficie oppure se, per le destinazioni turistico-ricettive e terziarie, il superamento della soglia possa comportare una diversa esigenza qualitativa di servizi e quindi il calcolo sull’intera superficie. Quanto al contributo aggiuntivo volontario, il TAR ha qualificato la questione come interpretativa e relativa ai limiti degli strumenti convenzionali sostitutivi o integrativi dell’attività amministrativa. Ha ritenuto in astratto ammissibile che il privato assuma negozialmente oneri superiori a quelli imposti dalla legge, nell’esercizio della propria autonomia negoziale e in relazione alla complessiva remuneratività dell’intervento urbanistico. Tali oneri devono tuttavia rispettare equità, proporzionalità e non manifesta irragionevolezza e non possono risultare sostanzialmente espropriativi dei diritti edificatori o rendere non conveniente l’intervento. Poiché il procedimento amministrativo non era ancora definito e sussistevano margini per una determinazione diversa sia sulle dotazioni sia sull’importo del contributo, il pericolo non è stato ritenuto attuale. Nessuna misura sospensiva o propulsiva è stata concessa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria, non definita nella fase cautelare.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla giurisdizione esclusiva sulle controversie urbanistiche ed edilizie, senza specifica decisione sul punto.

  • art. 19, comma 4, NTA del Piano dei servizi

    È controversa l’interpretazione della soglia di esenzione di 250 mq: franchigia da sottrarre dalla base di calcolo secondo la ricorrente, oppure soglia oltre la quale la dotazione va calcolata sull’intera superficie secondo il Comune.

  • art. 22 NTA del Piano dei servizi

    Disciplina la monetizzazione della dotazione di parcheggi; la controversia riguarda la possibilità di subordinarla all’assunzione di un contributo aggiuntivo volontario.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente contro la richiesta del contributo aggiuntivo volontario, senza decisione definitiva nella fase cautelare.

  • artt. 16 e 19 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamati dalla ricorrente in relazione agli oneri urbanistici e contributivi, senza definizione del merito.

  • artt. 43 ss. e 46 l.r. Lombardia n. 12/2005

    Richiamati dalla ricorrente in materia urbanistica ed edilizia, senza decisione definitiva nella fase cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio esclusivamente patrimoniale derivante dal mancato riconoscimento di una diversa modalità di calcolo degli standard urbanistici non dimostra, di per sé, l’attualità e l’irreparabilità del periculum in mora, soprattutto quando il procedimento amministrativo non sia ancora definito.
  • Quando il procedimento per il rilascio del titolo edilizio è ancora pendente e l’amministrazione può adottare una determinazione finale diversa da quella interlocutoria impugnata, può mancare l’attualità del pericolo cautelare, sia con riguardo agli standard urbanistici sia con riguardo agli oneri richiesti.
  • La previsione di una soglia quantitativa nelle norme tecniche urbanistiche può essere interpretata, in via alternativa, come franchigia da scomputare dalla base di calcolo oppure come soglia di applicabilità dell’obbligo riferito all’intera superficie; in sede cautelare è sufficiente escludere che l’interpretazione amministrativa sia manifestamente incompatibile con la disposizione per negare la sospensione in assenza di periculum.
  • È astrattamente ammissibile che, nell’ambito di una convenzione urbanistica o di un atto unilaterale d’obbligo, il privato assuma oneri superiori a quelli imposti direttamente dalla legge, purché l’assunzione sia frutto di autonomia negoziale e sia collegata alla pianificazione e alla valorizzazione urbanistica dell’intervento.
  • Gli oneri urbanistici aggiuntivi assunti su base negoziale devono rispettare equità, proporzionalità e non manifesta irragionevolezza e non possono avere effetti sostanzialmente espropriativi dei diritti edificatori né rendere non conveniente la realizzazione dell’intervento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziStandard urbanistici e dotazioni territorialiTutela cautelare
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.