Sentenza n. 116/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate in data 7 marzo 2025, nonché per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione oggetto dell’istanza di accesso sopra menzionata, con conseguente ordine all’ASP intimata di esibizione della documentazione stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso documentale del 7 marzo 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (istante accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio-diniego formatosi su due istanze di accesso inviate il 7 marzo 2025, chiedendo l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta e l'ordine all'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina di esibirla. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva già osteso tutta la documentazione oggetto delle istanze, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione, dopo l'introduzione del giudizio, aveva reso disponibili i documenti richiesti, soddisfacendo così la pretesa sostanziale del ricorrente. Le spese sono state poste a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto l'ostensione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso, utilizzato dal ricorrente per contestare il silenzio-diniego e chiedere l'esibizione dei documenti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cui all'art. 116 c.p.a., l'ostensione integrale dei documenti richiesti intervenuta dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale di accesso è stata soddisfatta.
- Quando l'amministrazione rende disponibili i documenti soltanto dopo l'introduzione del giudizio di accesso, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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