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Sentenza

Sentenza n. 2168/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell’istanza di partecipazione alla procedura selettiva per progressioni verticali straordinarie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo IACP di Ragusa aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di partecipazione alla procedura per il passaggio dall’area degli istruttori all’area delle elevate qualificazioni. Ha dedotto il difetto assoluto di motivazione e il difetto di istruttoria, sostenendo che l’atto si limitava a richiamare genericamente l’art. 2, lettera b), del regolamento per le progressioni tra le aree, senza indicare i requisiti ritenuti mancanti, le verifiche svolte e le concrete ragioni dell’esclusione. Ha inoltre dedotto la violazione della disposizione regolamentare, dei principi di imparzialità e buon andamento e l’eccesso di potere, evidenziando che la procedura richiedeva una verifica puntuale dei requisiti, una valutazione secondo i criteri dell’avviso e la formazione di una graduatoria. L’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del trasferimento del ricorrente presso il Comune di Ragusa, nonché l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti successivi, tra cui l’atto di conferimento delle progressioni. Nel merito ha sostenuto che il ricorrente non possedeva i requisiti previsti: titolo di studio pertinente alle qualifiche messe a selezione, cinque anni di servizio nell’area immediatamente inferiore dell’ambito professionale richiesto, valutazione positiva della performance nel triennio precedente e assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, assorbendo ogni altra questione, e ha condannato il ricorrente al pagamento di 3.600 euro di spese processuali, oltre accessori se dovuti. Il Collegio ha ritenuto che la procedura riguardasse due posti nell’area delle elevate qualificazioni, rispettivamente per istruttore direttivo contabile presso l’unità economico-finanziaria e per istruttore direttivo amministrativo presso l’unità affari legali. Il regolamento richiedeva, oltre all’assunzione a tempo indeterminato e al servizio presso l’ente alla scadenza del termine, almeno cinque anni nell’area immediatamente inferiore dell’ambito professionale indicato, una valutazione positiva della performance nel triennio precedente o nelle ultime tre valutazioni disponibili, l’assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente e il possesso dei titoli di studio prescritti dalla tabella C del CCNL Funzioni locali 2019-2021. Secondo quanto dedotto e documentato dall’Amministrazione, il ricorrente, laureato in ingegneria e inquadrato come istruttore tecnico, non possedeva i titoli di studio pertinenti alle qualifiche contabile o amministrativa, non aveva maturato il periodo quinquennale nell’ambito professionale richiesto, non aveva conseguito valutazioni positive per tutto il periodo previsto ed era stato destinatario di un rimprovero scritto nel biennio anteriore. Poiché risultava in possesso soltanto del requisito relativo all’assunzione a tempo indeterminato e al servizio presso l’ente, il TAR ha escluso l’obbligo dell’Amministrazione di specificare ulteriormente le ragioni dell’esclusione. Ha inoltre rilevato che gravava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 64 c.p.a. e del principio di vicinanza della prova, l’onere di allegare puntualmente e dimostrare il possesso dei requisiti necessari. Tale onere non è stato assolto, poiché il ricorrente si è limitato a una generica dichiarazione di possesso dei requisiti e non ha specificamente contestato le circostanze dedotte dall’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 2, lett. b), Regolamento per le progressioni tra le aree

    La disposizione individua i requisiti per l’ammissione alle progressioni verticali straordinarie: assunzione a tempo indeterminato e servizio presso l’ente, anzianità nell’area immediatamente inferiore dell’ambito professionale, valutazione positiva della performance, assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente e possesso del titolo di studio richiesto.

  • art. 64 c.p.a.

    Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni

    Il ricorrente deve allegare e dimostrare i fatti costitutivi della domanda che rientrano nella sua disponibilità probatoria; nelle procedure selettive tale onere comprende la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione.

  • Tabella C del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni locali 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022

    Individua i titoli di studio richiesti per le qualifiche oggetto della progressione verticale.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva per progressione verticale, l’amministrazione può dichiarare inammissibile la domanda mediante richiamo alla disposizione regolamentare sui requisiti quando, in concreto, il candidato risulti privo di più requisiti essenziali e non abbia dimostrato il relativo possesso; in tale situazione non sussiste necessariamente un obbligo di ulteriore specificazione delle ragioni dell’esclusione.
  • Il candidato che contesta l’esclusione da una procedura selettiva deve allegare puntualmente e provare il possesso dei requisiti di partecipazione nella propria disponibilità, non essendo sufficiente una generica dichiarazione di conformità ai requisiti dell’avviso.
  • Il principio di vicinanza della prova opera anche nelle controversie relative a procedure selettive pubbliche e impone al partecipante di documentare i requisiti soggettivi, di servizio, di performance, disciplinari e di studio sui quali fonda la pretesa all’ammissione.
  • Quando l’amministrazione deduce in giudizio specifiche carenze dei requisiti di ammissione e il ricorrente non le smentisce puntualmente né offre prova contraria, tali carenze possono fondare il rigetto della domanda di annullamento dell’esclusione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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