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Ordinanza

Ordinanza n. 800/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 1824/2024 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, del 9 gennaio 2024, notificata ai fini dell’esecuzione alla parte convenuta in data 11 gennaio 2024 e passata in giudicato, avente ad oggetto il riconoscimento e pagamento della c.d. “Carta Docente”; e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art. 114, IV comma, lett. e), del D.Lgs. n. 104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che si riterrà più opportuna.

Giustizia amministrativa202401302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato civile sul riconoscimento e pagamento della Carta Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento della Carta Docente. Il TAR aveva già accolto il ricorso per ottemperanza con una precedente sentenza, assegnando all'amministrazione un termine per adempiere. A fronte della scadenza del termine senza esecuzione, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Ritenuto perdurante l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il TAR ha accolto l'istanza e nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Il commissario dovrà provvedere in luogo dell'amministrazione inadempiente entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Le spese dell'ulteriore fase del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 250,00 in favore dei difensori antistatari. Il testo non riferisce una specifica decisione sulla penalità di mora richiesta.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la richiesta di penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; l'ordinanza, tuttavia, decide espressamente sulla nomina del commissario ad acta senza quantificare la penalità.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non adempie entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione competente, anche con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, e deve operare entro il termine stabilito dal giudice.
  • Le spese della fase ulteriore del giudizio di ottemperanza conseguente all'inadempimento dell'amministrazione possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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