Sentenza del 15/06/2016 n. 3824 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Liquidazione della dichiarazione - Avviso bonario - Mancata notifica - Illegittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella fosse illegittima per la mancata notifica della comunicazione di irregolarità, comunemente detta avviso bonario, ritenendo che tale omissione comportasse una carenza di motivazione e impedisse di comprendere la pretesa tributaria. La cartella derivava dal controllo automatizzato previsto dagli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, volto a verificare aritmeticamente i dati dichiarati, correggere errori materiali e confrontare il dichiarato con i versamenti effettuati.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente che la cartella indicasse in modo esauriente le ragioni del recupero d’imposta, poiché nei controlli automatizzati l’attività dell’Ufficio è meramente liquidatoria e deriva da verifiche numeriche e dal confronto con i modelli di pagamento. La mancata ricezione della comunicazione di irregolarità non determina, di per sé, né l’illegittimità della cartella né una carenza di motivazione, quando la cartella consenta al contribuente di comprendere chiaramente la pretesa.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, limitato alla liquidazione delle imposte sulla base dei dati dichiarati e alla correzione di errori materiali o di calcolo.
Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la conseguente liquidazione delle somme dovute sulla base dei dati dichiarati e dei versamenti effettuati.
Massime di principio
- Nei controlli automatizzati, la cartella può essere validamente emessa senza una preventiva comunicazione di irregolarità, purché la comunicazione non fosse necessaria per consentire un confronto su questioni diverse da semplici errori aritmetici o di liquidazione.
- La mancata notifica dell’avviso bonario non comporta automaticamente l’illegittimità della cartella: occorre verificare se la legge preveda la comunicazione come obbligatoria e se la sua omissione produca una specifica conseguenza invalidante.
- La cartella deve comunque indicare in modo comprensibile l’origine e il motivo della pretesa, gli importi richiesti e gli elementi necessari per consentire al contribuente di difendersi.
- Se l’Amministrazione introduce valutazioni interpretative, contestazioni sostanziali o elementi non ricavabili direttamente dalla dichiarazione, il procedimento non è più meramente liquidatorio e possono diventare necessarie garanzie procedimentali ulteriori.
- Per contestare efficacemente una cartella è quindi opportuno distinguere tra errori meramente numerici risultanti dalla dichiarazione e contestazioni sostanziali che richiedono una motivazione più ampia e un effettivo contraddittorio.
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