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Sentenza

Sentenza del 22/01/2016 n. 1142 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'IRPEF 1986, notificata a S.D. quale coobbligata solidale per il reddito di partecipazione imputato al coniuge C.A., socio accomandante della sas C. C. C. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la cartella ritenendo applicabile, quale giudicato esterno, una precedente sentenza definitiva che aveva escluso gli obblighi di S.D. per annualità successive, in ragione della separazione dei beni intervenuta tra i coniugi. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'estensione di tale giudicato al diverso periodo d'imposta 1986 e a un diverso accertamento, già divenuto definitivo nei confronti di C.A. S.D., con ricorso incidentale subordinato, ha sostenuto anche che l'accertamento non notificatole non potesse produrre effetti nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo inapplicabile al giudizio il giudicato esterno relativo alle annualità 1987-1990, poiché riguardava periodi d'imposta, atti impositivi e presupposti di fatto diversi da quelli relativi all'IRPEF 1986. Il giudicato può estendersi a cause diverse solo quando riguardi il medesimo rapporto giuridico e un punto fondamentale comune, avente carattere tendenzialmente permanente; tali condizioni non sussistevano nel caso concreto. Gli ulteriori motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti. È stato invece rigettato il ricorso incidentale di S.D.: la moglie codichiarante può impugnare autonomamente la pretesa tributaria mediante ricorso contro la cartella a lei notificata, anche se l'avviso di accertamento era stato notificato soltanto al marito, ma ciò non comporta automaticamente l'accoglimento della sua contestazione. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 2909 cod. civ.

    L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato esterno è opponibile in un diverso giudizio solo se le cause hanno ad oggetto il medesimo rapporto giuridico o condividono un punto fondamentale, di fatto o di diritto, che costituisca premessa logica indispensabile della decisione. Non è sufficiente che le controversie siano analoghe o riguardino lo stesso contribuente e la stessa imposta.

  • Art. 324 cod. proc. civ.

    Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione.

    La definitività della sentenza è necessaria per attribuirle efficacia di giudicato; tuttavia, anche una sentenza definitiva produce effetti soltanto entro i limiti oggettivi e soggettivi propri del giudicato.

  • Cass., sezioni unite, 16 giugno 2006, n. 13916

    In materia tributaria il giudicato può spiegare effetti anche su periodi d'imposta diversi quando accerta elementi costitutivi della fattispecie dotati di carattere permanente o tendenzialmente stabile. Non si estende invece automaticamente a fatti variabili da periodo a periodo o a controversie fondate su diversi atti e presupposti.

  • Cass. n. 23553 del 2015 e Cass. n. 9209 del 2011

    Nella dichiarazione congiunta dei redditi, la moglie codichiarante può impugnare autonomamente l'avviso notificato al marito, anche se divenuto definitivo nei suoi confronti, oppure contestare la pretesa mediante ricorso contro la cartella o l'avviso di mora a lei notificato. La mancata notifica dell'accertamento alla moglie non elimina il suo diritto di difesa.

Massime di principio

  • Un giudicato tributario relativo ad altri anni d'imposta non si applica automaticamente a una nuova annualità: occorre verificare che siano identici il rapporto giuridico, l'atto impositivo rilevante e il punto decisivo accertato.
  • L'efficacia espansiva del giudicato può operare per qualificazioni giuridiche o situazioni strutturali stabili nel tempo, ma non per circostanze variabili annualmente, come il reddito, la capacità contributiva o specifici accertamenti.
  • La definitività dell'accertamento nei confronti del contribuente principale può costituire il presupposto della successiva cartella, anche nei confronti del coobbligato, salvo il diritto di quest'ultimo a contestare autonomamente la pretesa a partire dall'atto che gli è stato notificato.
  • La mancata notifica dell'avviso di accertamento al coobbligato non determina necessariamente l'inesistenza della responsabilità solidale, ma impedisce che siano compromessi i suoi diritti di difesa: il coobbligato deve poter impugnare la cartella o altro atto a lui notificato.
  • Per valutare l'opponibilità di una precedente sentenza occorre confrontare parti, periodo d'imposta, atto impugnato, domanda, fatti costitutivi e ratio decidendi; la mera analogia tra controversie non è sufficiente.

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