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Sentenza

Sentenza n. 6727/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, - del provvedimento prot. n. 48690 del 3.12.2024 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - ha rigettato la domanda della ricorrente n. 22148, prot. n. 34782 del 14/12/2022, volta al riconoscimento in Italia dei titoli di studio/professionali Nivel I e Nivel II, conseguiti all’Estero (Romania), ai fini dell’abilitazione all’insegnamento della classe di concorso A046 – Scienze Giuridico-economiche, nella scuola di istruzione secondaria di II grado; - di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, ivi compresa la comunicazione di preavviso di rigetto ricevuta con mail dell’8.7.2024 con cui l’Amministrazione resistente ha anticipato i motivi ostativi al riconoscimento.

Giustizia amministrativa202501410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di titoli di studio e professionali conseguiti in Romania ai fini dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A046

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspirante docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di diniego del riconoscimento dei titoli Nivel I e Nivel II conseguiti in Romania, deducendo tre motivi incentrati su eccesso di potere, violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007, omessa o insufficiente istruttoria, mancata valutazione concreta del percorso formativo e professionale estero e mancata adozione di eventuali misure compensative. È stata inoltre censurata la richiesta dell'Apostille e la violazione dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18-22 del 2022. Nel corso del giudizio, il TAR ha ordinato il deposito dell'attestazione ministeriale rumena denominata Adeverinta, poi prodotta dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo il diniego perché fondato su una carenza documentale ritenuta assorbente, senza una valutazione concreta e comparativa delle conoscenze, competenze e qualifiche acquisite dalla ricorrente in Romania. L'Amministrazione avrebbe dovuto verificare se i titoli esteri, l'eventuale abilitazione attestata dall'autorità rumena e l'esperienza professionale soddisfacessero, anche parzialmente, le condizioni italiane di accesso all'insegnamento, secondo i criteri della professione corrispondente e dell'identità delle condizioni, eventualmente disponendo misure compensative proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il TAR ha inoltre rilevato che la direttiva non prevede espressamente la necessità dell'Apostille, pur consentendo verifiche successive sull'autenticità dei documenti, e che la richiesta integrativa era stata comunicata oltre i termini previsti dalla direttiva. Il provvedimento impugnato è stato annullato e l'Amministrazione è stata tenuta a riesaminare l'istanza, valutando anche l'Adeverinta e previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le spese sono state compensate per la complessità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previa informazione alle parti.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    salva l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE

    Le eventuali differenze tra la formazione estera e i requisiti italiani devono essere valutate concretamente e possono giustificare soltanto misure compensative opportune e proporzionate.

  • direttiva 2005/36/CE

    spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia

    L'autorità competente deve svolgere una valutazione sostanziale delle conoscenze, qualifiche ed esperienze maturate nello Stato membro di origine, senza arrestarsi a carenze meramente formali.

  • d.lgs. n. 206/2007, artt. 3 e 4

    anche in base ai criteri della "professione corrispondente" e della "identità di condizioni previste dall'ordinamento italiano"

    Il riconoscimento deve essere valutato considerando la corrispondenza della professione e l'identità delle condizioni previste dall'ordinamento italiano, mediante comparazione concreta dei percorsi e delle competenze.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento in Italia di qualifiche professionali o titoli abilitanti conseguiti in un altro Stato membro, l'amministrazione competente non può fondare il diniego esclusivamente su carenze documentali o formali senza verificare concretamente le conoscenze, le competenze e l'esperienza professionale attestata dai titoli esteri.
  • La valutazione del titolo estero deve essere comparativa e sostanziale: l'amministrazione deve accertare se la formazione e l'esperienza maturate nello Stato membro d'origine soddisfino, anche parzialmente, le condizioni italiane di accesso alla professione corrispondente.
  • L'eventuale mancanza di piena equivalenza tra il percorso estero e quello richiesto in Italia non determina automaticamente il diniego, dovendo l'amministrazione valutare previamente l'applicazione di misure compensative opportune e proporzionate.
  • La mancata produzione di un documento ritenuto significativo, come l'attestazione dell'abilitazione professionale, può costituire un elemento istruttorio rilevante, ma non è decisiva in sé se l'amministrazione non procede anche alla verifica concreta delle qualifiche, delle conoscenze e dell'esperienza dell'interessato.
  • La richiesta di Apostille, dichiarazione di valore o analoghe formalità non può trasformarsi in un ostacolo formale al riconoscimento quando l'amministrazione deve comunque verificare sostanzialmente l'autenticità e il contenuto della documentazione, anche mediante controlli successivi.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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