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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27472/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un investitore nei confronti di un istituto di credito per operazioni in derivati riferite a una società emittente. Il giudice di primo grado aveva ritenuto inadeguate le operazioni di investimento e aveva dichiarato risolti per inadempimento i contratti di servizi di investimento; aveva inoltre respinto la domanda di manleva dell'istituto di credito verso la società emittente, disponendo la prosecuzione del giudizio solo per la quantificazione dei danni e ponendo a carico dell'istituto le spese in favore della società. In appello era intervenuta una transazione tra l'investitore e l'istituto di credito, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere su quel rapporto; residuava solo l'impugnazione contro il rigetto della manleva e contro la statuizione sulle spese, da valutarsi secondo la soccombenza virtuale. La Corte d'appello ha ritenuto prescritta l'azione di manleva ex art. 2043 c.c. applicando il termine quinquennale ex art. 2947 c.c., individuando il dies a quo, al più tardi, nella data della lettera di contestazione dell'investitore. In cassazione l'istituto di credito ha dedotto violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., sostenendo che la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dal momento del danno, individuabile nella transazione o, in via anteriore, nel provvedimento sanzionatorio CONSOB relativo alla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione impugnata aveva statuito solo sulla regolazione delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza virtuale dopo la cessazione della materia del contendere sul rapporto principale. Il ricorso, invece, si è concentrato su profili di merito relativi a una domanda di manleva ormai priva del proprio presupposto, senza censurare specificamente l'unica statuizione effettivamente contenuta nella sentenza impugnata, cioè quella sulle spese. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come fondamento della domanda di manleva/rivalsa esaminata dalla Corte territoriale, poi ritenuta prescritta.

  • art. 2947 c.c.

    Applicato per individuare il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria oggetto della manleva.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che la prescrizione decorresse dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, cioè dal verificarsi del danno.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma richiamata quale vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'importo ulteriore del contributo unificato dovuto dal ricorrente, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata, a seguito di cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, contiene solo una statuizione sulle spese regolata secondo la soccombenza virtuale, il ricorso per cassazione deve colpire specificamente tale statuizione e non può limitarsi a riproporre censure di merito sulla domanda ormai priva di oggetto.
  • È inammissibile il ricorso che muove da un erroneo inquadramento del decisum e finisce per impugnare una statuizione di merito non più esistente o non più devoluta al giudice dell'impugnazione.
  • La valutazione della soccombenza virtuale impone di considerare l'esito che la controversia avrebbe verosimilmente avuto in assenza dell'evento estintivo, ma resta autonoma rispetto alle questioni di merito ormai assorbite o prive di oggetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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